Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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Art. 28 Formazioni riconosciute

Diversamente da quanto richiesto alle strutture diurne, gli addetti all'accudimento in una struttura a tempo pieno devono soddisfare requisiti più severi in materia di formazione, perché l'intensità dei rapporti di accudimento è più elevata e inoltre spesso vengono accolti minori che hanno alle spalle una situazione famigliare difficile (misure di protezione dei minori). È dunque richiesta una formazione conseguita presso una scuola superiore o una scuola universitaria professionale in un settore correlato. Per decidere se una formazione sia sufficiente occorre verificare con particolare attenzione se è adatta o meno per accudire minori in una struttura a tempo pieno. In particolare gli addetti all’accudimento che hanno concluso soltanto una formazione in un settore specialistico affine devono dimostrare di disporre di un’esperienza pratica sufficiente nell’accudimento e nell’educazione di minori (cpv. 1 lett. b). I requisiti posti alla formazione degli addetti all'accudimento corrispondono in linea di principio a quelli posti al personale che lavora negli istituti d’educazione per i quali la Confederazione versa sussidi d’esercizio15. Chi intende assumere la funzione di direttore in una struttura deve inoltre disporre della necessaria qualifica in ambito dirigenziale (cpv. 2).

Per quanto concerne il capoverso 4 è possibile rimandare alle spiegazioni all'articolo 20 capoverso 2. L'indicazione della quota di addetti all'accudimento che devono soddisfare i requisiti di formazione (cpv. 5 e 6) si basa su quanto previsto nelle Direttive quadro sui requisiti di qualità della Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (IVSE-Rahmenrichtlinien zu den Qualitätsanforderungen, n. 5.1 lett. b e 5.3)16.

Art. 29 Domanda

In linea di principio questa disposizione corrisponde all'articolo 21. Tuttavia, se ne discosta per il numero e l'entità dei progetti da presentare, visto che, rispetto alle strutture diurne, quelle a tempo pieno devono offrire forme di accudimento più complete. Inoltre, in molti casi le strutture a tempo pieno devono collaborare con i genitori dei minori accuditi (lett. e).

Art. 30 Autorizzazione

In linea di principio, è possibile rimandare alle spiegazioni all'articolo 22. Un'eccezione è rappresentata dalla lettera b, secondo cui l'autorizzazione deve indicare le forme di accudimento per cui è adatta la struttura (accudimento permanente, durante i fine settimana o le vacanze, servizio di sostegno, accudimento in situazioni di crisi acuta). Questa precisazione è logica, dal momento che tali collocamenti a tempo pieno, che sono perlopiù effettuati sulla base di misure di protezione dei minori, sono spesso inattesi e vanno effettuati in maniera rapida. Per questo motivo, è opportuno effettuare l’accertamento per tempo, in modo da assicurare che, se necessario, siano a disposizione strutture in grado di soddisfare diversi requisiti. Per quanto concerne le precisazioni sui diritti e sui doveri delle strutture a tempo pieno si può rimandare alle spiegazioni all'articolo 19.

15 Cfr. art. 3 dell'ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM), RS 341.1. 16 Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) del 13.12.2002, disponibile (in tedesco e francese) al seguente indirizzo: http://www.sodk.ch/de/ueber-die-sodk/ivse/regelwerke.html