Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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1.2.6 Sezione 6: Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari
Art. 31 Condizioni di autorizzazione
I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari sono un tipo di struttura con unità di accudimento decentralizzate costituite rispettivamente dai genitori diurni e dai genitori affidatari. Tra i servizi e le unità di accudimento viene quindi concluso un contratto di collaborazione. Tale disposizione corrisponde dunque in linea di massima alle condizioni previste per le strutture diurne o a tempo pieno, con la differenza che i servizi di collocamento, non accudendo i minori direttamente, non devono soddisfare i requisiti connessi all’accudimento, quali il progetto pedagogico dettagliato, la grandezza dei locali o le prestazioni di pronto soccorso. Nell’ambito dell’accompagnamento dei rapporti di accudimento e del sostegno che forniscono ai genitori diurni e affidatari con cui collaborano, i servizi di collocamento sono anche tenuti a offrire loro possibilità di formazione e perfezionamento. Questo non significa che devono organizzare direttamente i corsi; possono anche incaricarne altre istituzioni che dispongono di un'adeguata offerta di formazione.
Art. 32 Formazioni riconosciute
La disposizione corrisponde a grandi linee all'articolo 28; è pertanto possibile rimandare a tali spiegazioni. L'articolo 32 chiede conoscenze specifiche che vanno oltre a quelle richieste per le strutture a tempo pieno, dal momento che i collaboratori di un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari devono anche disporre di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche delle disposizioni dell'OAMi e di eventuali disposizioni cantonali in materia di accertamento dell'idoneità dei genitori diurni o affidatari richiedenti e di vigilanza su questi ultimi. Infatti, con il rilascio dell'autorizzazione ai servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari, l'autorità centrale cantonale può delegare a tali servizi compiti che in realtà sarebbero di sua competenza (cfr. art. 11 cpv. 3 e art. 62 cpv. 4). Pertanto, i servizi devono giustificare la fiducia dell’autorità fornendo i dati necessari. Almeno il direttore del servizio e i suoi collaboratori incaricati della scelta e della vigilanza sui genitori diurni e affidatari devono disporre di conoscenze ed esperienze pari a quelle dei collaboratori dell’autorità centrale cantonale che svolgono le medesime funzioni.
Come i genitori diurni, i genitori affidatari e le strutture, anche il direttore e i collaboratori dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari devono dimostrare di possedere le qualifiche professionali necessarie per procurare posti per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari (cfr. le spiegazioni all'art. 20 cpv. 2).
Per i servizi di collocamento presso genitori diurni i Cantoni possono prevedere requisiti meno severi, a condizione che non venga messo in pericolo il bene del minore (cpv. 4).
Art. 33 Domanda
I requisiti che la domanda deve soddisfare sono diversi per i due tipi di servizio: i servizi di collocamento presso genitori affidatari devono presentare una domanda più esaustiva e dettagliata. Procurare posti a tempo pieno e seguirne i rapporti di accudimento è infatti più impegnativo rispetto alla stessa attività nel settore diurno. Le indicazioni richieste sono volte a certificare che il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari sia in grado di svolgere, nel rispetto della legge e tenendo conto del bene dei minori da collocare, tutti i compiti che gli vengono delegati con l’autorizzazione. I Cantoni possono richiedere ulteriori