Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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sioni e anche un punto di partenza per aiutare l’autorità di protezione dei minori nelle decisioni future.
Il capoverso 4 stabilisce chi può chiedere di consultare il fascicolo, mentre il capoverso 5 ne disciplina la durata di conservazione.
Art. 46 Comunicazioni relative al minore
Cfr. le spiegazioni all’articolo 40.
Art. 47 Comunicazione di cambiamenti importanti
La disposizione si riferisce agli eventi che incidono sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, per esempio se la struttura non dispone più di sufficienti risorse finanziarie, i locali non sono più adeguati o gli addetti all’accudimento non sono più sufficienti.
Art. 48 Trasmissione di dati statistici
Cfr. le spiegazioni all'articolo 42.
1.3.4 Sezione 4: Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari
Art. 49 Corsi di perfezionamento
Cfr. le spiegazioni all'articolo 43.
Art. 50 Domanda di autorizzazione, vigilanza su genitori diurni e affidatari
Con l'autorizzazione i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari acquisiscono diritti particolari, ma devono ottemperare anche a determinati doveri (cfr. Parte generale,
n. 2.8.2). Caratteristica principale di un tale servizio di collocamento è che in linea di principio sceglie autonomamente i genitori diurni o affidatari con cui collaborare, eseguendo l'accertamento dell'idoneità dei richiedenti, presentando la domanda di autorizzazione all'autorità cantonale competente ed esercitando in seguito la vigilanza sui genitori diurni o affidatari ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione cantonale e con cui ha concluso un contratto di collaborazione (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a e b), nella misura in cui tali compiti di vigilanza gli sono stati trasmessi dall'autorità cantonale (cfr. art. 62 cpv. 4 e art. 63). Per «autorità cantonale competente» alla quale va chiesto il rilascio dell’autorizzazione s’intende sempre quella del Cantone di domicilio dei futuri genitori diurni o affidatari. Il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari può scegliere le persone incaricate dell'accudimento in tutta la Svizzera, collaborare con loro ed esercitare la propria vigilanza; ciò significa che il Cantone di domicilio dei genitori diurni e affidatari può essere diverso dal Cantone ove ha sede il rispettivo servizio di collocamento. L'autorizzazione tuttavia può essere rilasciata unicamente dall'autorità del Cantone di domicilio dei genitori diurni o affidatari (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a).
Va da sé, e dunque non è necessaria una disposizione nell’OAMi, che i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possono collaborare con i genitori a cui le autorità cantonali competenti hanno già rilasciato un’autorizzazione nella procedura ordinaria, senza inoltrare una nuova domanda (art. 51 cpv. 1 lett. a); di riflesso, tali genitori diurni o affidatari