Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Art. 41 Comunicazione di cambiamenti importanti
La disposizione si riferisce agli articoli 16-19 (genitori diurni) e agli articoli 23-26 (genitori affidatari), stabilendo che devono essere comunicati tutti i cambiamenti che incidono sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, per esempio se la madre diurna o affidataria non ha più l’esercizio dei diritti civili, se le condizioni abitative risultano inadeguate a seguito di un trasloco o della nascita di altri figli, oppure se non possono essere frequentati i corsi prescritti dall’autorità cantonale. Occorre però anche comunicare se i genitori affidatari disdicono il contratto di collaborazione con il pertinente servizio di collocamento e si mettono in proprio, anche perché ora in questi casi è possibile che la vigilanza debba essere esercitata in toto dall’autorità cantonale competente.
Il capoverso 2 obbliga inoltre i genitori diurni e affidatari che collaborano con un pertinente servizio di collocamento a comunicare anche a tale servizio gli eventi di cui al capoverso 1.
Art. 42 Trasmissione di dati statistici
L'autorizzazione deve precisare quali dati occorre trasmettere all'autorità competente (art. 78 cpv. 3); i genitori diurni e affidatari soggetti all'obbligo di autorizzazione devono trasmetterli ogni anno spontaneamente. L'autorità che rilascia l'autorizzazione deve informarli che l'elaborazione dei dati rilevati è anonima e non permette di risalire alla fonte.
1.3.3 Sezione 3: Strutture
Art. 43 Corsi di perfezionamento
A differenza dei genitori diurni e affidatari, cui è richiesto un aggiornamento adeguato alle circostanze, i direttori di strutture e i loro collaboratori incaricati dell’accudimento sono tenuti a frequentare corsi di perfezionamento. Inoltre, tali corsi devono essere riconosciuti dal Cantone. Le differenze rispetto all’articolo 38 sono giustificate dal fatto che a una struttura specializzata e ai suoi collaboratori può essere richiesto un impegno d’aggiornamento maggiore e più diversificato che ai genitori diurni e affidatari. Se necessario, i Cantoni possono anche prevedere un obbligo di frequenza di determinati corsi (cpv. 2).
Art. 44 Elenchi
Le strutture diurne sono tenute a presentare, su richiesta dell’autorità di vigilanza, gli elenchi concernenti i minori da loro accuditi; le strutture a tempo pieno devono invece presentarli annualmente senza che l’autorità lo richieda (cpv. 1 e 2). Mentre gli elenchi delle strutture diurne devono riportare soltanto le informazioni fondamentali (cpv. 3), quelli delle strutture a tempo pieno devono fornire informazioni dettagliate (cpv. 4). Le seconde infatti accolgono spesso minori collocati in seguito a misure di protezione, i cui genitori solitamente non possono esercitare una funzione di vigilanza esterna. In questi casi, la vigilanza deve essere più severa e richiede dunque strumenti che permettano di valutare in modo più approfondito i rapporti di accudimento. Gli eventi particolari menzionati nel capoverso 4 lettera d sono per esempio eventuali reati, malattie particolari o in generale problemi di una certa portata, ma anche eventi e cambiamenti positivi di una certa importanza.