Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Art. 45 Doveri delle strutture a tempo pieno in caso di collocamento deciso dalle autorità
Mentre nell'accudimento diurno il minore fa la spola tra la famiglia diurna o l'asilo e i propri genitori, in una struttura a tempo pieno, dove nella maggior parte dei casi è collocato per decisione di un'autorità, viene solitamente accudito per un lungo periodo di tempo sia di giorno sia di notte, a volte addirittura senza contatti con l'esterno. In tale situazione è molto importante che il minore non si senta in balia del sistema «struttura», e che gli addetti all’accudimento e il direttore della struttura rispettino il suo diritto di autodeterminazione. Il capoverso 1 elenca tre aspetti rilevanti di cui il minore accudito deve essere a conoscenza e all’attuazione dei quali ha diritto. Per quanto riguarda la lettera b, è necessario sottolineare che il minore può rivolgersi a persone di fiducia che operano sia all’interno sia all’esterno della struttura. Tuttavia, se il minore ha persone di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità soltanto all’interno della struttura, potrebbe spesso sentirsi solo, poiché percepisce tali persone come parte del sistema e non come attori oggettivi e neutrali in cui poter avere piena fiducia. In questi casi per il minore potrebbe essere estremamente importante che la persona di fiducia sia esterna alla struttura. Le proposte del minore accudito capace di discernimento riguardanti la persona che auspicherebbe come persona di fiducia vanno esaminate; occorre tenere in considerazione la proposta del minore, purché non vi siano importanti motivi che vi si oppongano. Se non è disponibile nessuna persona di fiducia al di fuori della struttura, il minore deve sapere come contattare il proprio curatore o l'autorità di protezione dei minori.
Il capoverso 2 disciplina i doveri delle strutture nel caso sia necessario collocare il minore altrove o ricollocarlo nella famiglia d’origine. Questi cambiamenti sono spesso problematici per i minori: proprio se si trovano molto bene nel nuovo posto e non desiderano essere collocati altrove o ritornare nella famiglia d’origine, è importante che vengano adeguatamente preparati e accompagnati, in modo da garantire un esito positivo della decisione. Sebbene in linea di principio l'autorità che decide il collocamento o il nuovo collocamento debba assicurarsi che il minore non sia lasciato solo dopo una tale decisione, sovente la struttura in cui questi ha passato già diversi anni conosce meglio le sue esigenze e può quindi sostenerlo adeguatamente in questo cambiamento. In ogni caso, la decisione non deve giungere inaspettata ed essere attuata a breve termine.
Il capoverso 2 lettera b sancisce una misura d’accompagnamento per la struttura: deve sostenere il minore accudito alla soglia della maggiore età se non è ancora in grado di provvedere al proprio sostentamento. Questa situazione è ormai molto frequente, dato che a 18 anni spesso non si ha ancora alcun diploma di formazione. Questa disposizione è stata introdotta in seguito a casi in cui minori in affidamento si sono sentiti abbandonati dalle autorità al raggiungimento della maggiore età e i genitori affidatari hanno dovuto occuparsi di loro anche dal punto di vista finanziario. Naturalmente, la soluzione di questo problema non può essere delegata soltanto alle strutture, ai servizi di collocamento presso genitori affidatari (cfr. art. 54) o addirittura ai genitori affidatari stessi. Di questo problema dovrebbero occuparsi anzitutto la competente autorità di protezione dei minori oppure il curatore.
La documentazione personale di un minore accudito (cpv. 3) serve a fornire informazioni su diversi aspetti importanti della sua vita quotidiana. Si tratta in particolare di eventi, osservazioni, decisioni e altre indicazioni che non compaiono necessariamente nei documenti dell'autorità di protezione dei minori, ma che forniscono ugualmente informazioni sullo sviluppo del minore come pure sulle decisioni e sulle misure prese dagli addetti all'accudimento. La documentazione fornisce quindi una base per capire le motivazioni di determinate deci-