Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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possono anche continuare a svolgere la propria attività di accudimento in modo indipendente nel caso in cui disdicano la propria collaborazione con il rispettivo servizio di collocamento (per quanto concerne l'obbligo di comunicazione, si vedano le spiegazioni all'art. 41). Ciò vale anche se i genitori diurni o affidatari hanno ottenuto l’autorizzazione attraverso il pertinente servizio.
Art. 51 Mediazione di posti per l’accudimento
Il capoverso 1 disciplina la mediazione di posti per l’accudimento, riprendendo il principio secondo cui possono essere procurati soltanto posti presso genitori diurni o affidatari se questi dispongono di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità cantonale competente, hanno concluso un contratto di collaborazione con il rispettivo servizio di collocamento ed è stata verificata l’idoneità del singolo posto. Spetta al servizio di collocamento presso genitori diurni e affidatari di verificare l’adempimento di questi tre criteri per procurare un posto per l’accudimento.
Il capoverso 2 precisa che la decisione di collocamento non può venir presa autonomamente dal servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari, bensì che tale servizio deve fondarsi sulla decisione della persona o dell'autorità competente, a cui spetta pure la vigilanza sul singolo rapporto di accudimento (cfr. art. 3 cpv. 4). Il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari deve provvedere a un contatto regolare con chi ha deciso il collocamento, al fine di garantire l’indispensabile scambio di informazioni.
Art. 52 Sostegno ai genitori diurni e affidatari
I genitori diurni o affidatari e il minore che questi accudiscono non devono essere lasciati soli. È piuttosto compito del servizio di collocamento presso i genitori diurni o affidatari di seguire il rapporto di accudimento in corso di sviluppo o già esistente, fornendo il proprio sostegno. Questo significa, tra le altre cose, che, in particolare nel caso di rapporti di accudimento a tempo pieno, il servizio di collocamento deve informarsi regolarmente sul rapporto tra le parti, effettuare visite sul posto per poter valutare meglio la situazione, oppure offrire il proprio sostegno se il minore e/o le persone incaricate dell’accudimento gli chiedono aiuto. L’obbligo di sostenere i genitori diurni e affidatari e seguire il rapporto di accudimento costituisce il necessario corollario e dunque la conseguenza logica degli accertamenti dell’idoneità individuale (affinità tra minore e genitori diurni o affidatari). Serve anche a verificare la propria scelta e all’occorrenza a proporre un nuovo collocamento se il rapporto d’accudimento non si sviluppa come previsto.
Il servizio di collocamento competente deve anche occuparsi della necessaria formazione dei genitori diurni o affidatari con cui collabora (cfr. art. 31 lett. d). Tale obbligo va visto nel quadro delle competenze generali dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari nella collaborazione con i rispettivi genitori.
Art. 53 Elenchi
La disposizione corrisponde all'articolo 44.