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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 197 n. 3, 3bis, 3ter (nuovo), 4, 4bis (nuovo) e 5

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, escrementi umani, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, è punito

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3bis. Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al numero 3 comma 1, è punito

a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3ter. Per i reati di cui ai numeri 3 e 3bis gli oggetti sono confiscati.

4. Se l'autore ha agito per fine di lucro, è punito

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

4bis. Per i reati di cui al numero 4 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3bis non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 200

6. Reato Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da collettivo

più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È inoltre vincolato al massimo legale della specie di pena.

Art. 213

Abrogato

2010–......