Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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Art. 36 cpv. 1 lett. a DPMin: è problematico che anche i reati molto gravi cadano in prescrizione già dopo cinque anni.
Art. 40 cpv. 2 lett. c DPMin215: se, in caso di collocamento in via cautelare, tutte le parti coinvolte sono d'accordo, non è necessario prevedere la difesa obbligatoria.
Concetto di internamento: la reclusione a tempo indeterminato implicita contraddice l'idea alla base del diritto penale minorile. Si propone quanto segue: un minore che nonostante il grande impegno delle persone coinvolte nell'esecuzione delle misure presenti ancora un'elevata pericolosità dopo la soppressione della misura, può essere collocato in un istituto chiuso per adulti per motivi di sicurezza. La misura andrebbe adottata previa perizia forense che confermi la pericolosità del giovane e consenso della commissione di cui all'articolo 28 capoverso 3 DPMin. La durata e l'esecuzione della pena dovrebbero fondarsi sugli articoli 64a e 64b DPMin. Dopo il compimento del 25° anno di età, l’esecuzione dovrebbe competere all'autorità degli adulti.
11.6. Ulteriori modifiche
Art. 19 cpv. 2 CP: gran parte degli autori di reati approfitta dell’attenuante della scemata imputabilità. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 6B_238/2009 dell'8.3.2010, consid. 5.5), la scemata imputabilità non deve portare a una riduzione della pena, ma piuttosto a una riduzione della colpa. Inoltre, l'imputabilità è considerata soltanto un fattore tra tanti. Si propone pertanto di modificare la disposizione come segue: «Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di riconoscerne il carattere illecito o di agire secondo tale cognizione, il giudice ne tiene conto nel determinare la colpa secondo l'articolo 47» (UDC).
Art. 106 cpv. 5 CP: il rinvio generale alle regole applicabili alla pena pecuniaria è poco chiaro e molto complicato (BL).
Art. 109 CP: il termine di prescrizione di tre anni per l'incasso della multa per contravvenzione è spesso troppo breve se il condannato riceve solleciti, richiede agevolazioni di pagamento e infine usufruisce dell'articolo 106 capoverso 5 CP (JU).
Inflizione di pene uniche e inasprimento in caso di pene dello stesso genere o di diverso genere: le disposizioni al riguardo sono ritenute contraddittorie e andrebbero quindi precisate (Giustizia SH, ASM).
Sostituzione di decreti d'accusa scritti con udienze ordinarie dinanzi al giudice: l'introduzione dei decreti d'accusa scritti porta a un drastico calo delle pene inflitte da un giudice. Deve essere reintrodotta un'udienza ordinaria dinanzi a un giudice per i reati violenti commessi intenzionalmente, i gravi reati sessuali (in particolare nei confronti di bambini), le contravvenzioni serie alla legge sulla circolazione stradale (gravi casi di pirateria stradale), gli attentati analoghi all'integrità fisica e alla vita di una persona nonché per i casi in cui il Ministero pubblico giunge alla conclusione che la procedura penale non si presti a essere evasa con decreto d'accusa (cfr. mozione Bischof «Modifica del Codice di procedura penale: i violenti di nuovo davanti al giudice»; PPD).
215 Questa disposizione è stata abrogata (cfr. Allegato 1 della Procedura penale minorile del 20 marzo 2009; PPMin; RS 312.1) e il suo contenuto si trova ora nell’art. 24 lett. d PPMin.