Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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Per garantire la parità di trattamento nei vari Cantoni, la procedura in caso di modifica della durata della pena determinante per le diverse modalità di esecuzione andrebbe disciplinata nel Codice penale o nell'ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM; RS 311.01). Viene proposto quanto segue:
Se a causa di una nuova pena passata in giudicato viene superata la durata massima della pena ammessa per autorizzare il lavoro di pubblica utilità o la semiprigionia, ma la regolamentazione esecutiva è già stata convenuta con il condannato, anche la pena sostitutiva può, su richiesta, essere eseguita sotto forma di lavoro di pubblica utilità o semiprigionia, a condizione che non vi si opponga alcun motivo valido. Il lavoro di pubblica utilità è escluso per la nuova pena. È altresì esclusa la semiprigionia se la prima pena è stata scontata in tale forma. L’eventuale introduzione della sorveglianza elettronica richiederà una pertinente integrazione (KKLJV).
Per sgravare i penitenziari sovraffollati, il PPD chiede di incentivare l'esecuzione penale nei Paesi di origine degli autori di reati (cfr. mozione Gruppo PPD-PEV-glp 10.3066 del 9 marzo 2010 «Lotta contro la criminalità degli stranieri»).
11.4. Modifiche del diritto del casellario giudiziale (art. 369 CP)
L'eliminazione di iscrizioni nel casellario giudiziale deve cessare subito, visto che vanno continuamente e definitivamente persi importanti dati (rilevanti in termini di sicurezza). Se non è possibile ricostruire in maniera completa i precedenti, soprattutto nel caso di autori di reati violenti o a sfondo sessuale, risulta problematico valutarne la pericolosità. Anche per quanto concerne le iscrizioni nel casellario giudiziale e le rispettive eliminazioni di reati commessi da minori è necessario compiere una valutazione. Va trovata una soluzione che permetta almeno alle autorità penali di farsi un quadro completo dei precedenti dell'autore di un reato208.
Le condanne e le pene eliminate non possono più essere considerate in una nuova procedura penale ai fini del computo della pena e della decisione di sospensione. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, il perito psichiatrico può però tenerne conto. Questa parziale inutilizzabilità delle condanne cancellate è poco convincente e insoddisfacente nell’ottica di un'esecuzione attenta ai rischi209.
Anche il PLR chiede la correzione del disciplinamento in materia di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale.
11.5. Modifiche del diritto penale minorile
Alcuni partecipanti ritengono che le disposizioni del diritto penale minorile, incentrate sugli autori, non siano adatte nel caso di reati gravi, visto che anche le vittime hanno diritto a un’equa sanzione della colpa da parte dello Stato. Il principio del rischio (sanzioni ed esecuzione volte a impedire nuovi reati) va applicato anche ai minori autori di reati violenti o sessuali. Non tutti possono essere rieducati in maniera efficace e definitiva con misure pedagogiche o terapeutiche. Si propongono pertanto le seguenti modifiche:
208 LU, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV. Allo stesso risultato pervengono BL e ZH. Secondo LU il blocco delle cancellazioni deve restare in vigore fino a conclusione della revisione del diritto in materia di casellario giudiziale. BL sostiene che durante l'inchiesta penale o al momento della decisione sull'internamento può essere importante conoscere tutte le condanne dell'autore, indipendentemente da quanto siano recenti.
209 GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV con riferimento alla DTF 135 IV 87.