Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati
Deve essere possibile applicare sanzioni effettivamente percepite come tali a tutti i minori colpevoli di reati violenti o sessuali (cfr. anche ZH). La pena massima per i giovani sotto i 15 anni è infatti pari a dieci giorni di prestazioni personali anche nel caso di reati gravi, mentre la pena massima per i quindicenni è di un anno di privazione della libertà. In questi casi al giudice non resta che disporre una misura protettiva, anche se il giovane in realtà non necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico. I limiti di età sono alquanto artificiali, visto che lo sviluppo dei minori non dipende soltanto dall’età biologica. Andrebbero altresì evitate le notevoli ingiustizie rilevate nel passaggio dal diritto penale minorile a quello degli adulti210, ad esempio nel caso di reati violenti o sessuali molto gravi perpetrati da minori con elevata energia criminale oppure di due complici condannati a pene detentive di durata molto diversa per lo stesso delitto, perché uno ha già compiuto 18 anni e l'altro no211.
Per i reati violenti o sessuali gravi andrebbe ridisciplinata la soppressione delle misure protettive (possibilità di rilascio condizionale abbinato a un’eventuale assistenza)212.
Se la misura protettiva fallisce e l'autore è ancora pericoloso, deve essere possibile prolungare il suo collocamento in un luogo sicuro (cfr. anche ZH). Nel caso in cui si ponga fine al collocamento perché non è più opportuno o eseguibile, la limitazione della libertà connessa al collocamento va per forza computata alla privazione della libertà conseguente alla misura protettiva. Pertanto, vista la brevità delle pene detentive, spesso non è più possibile eseguire la pena quando la misura si rivela infruttuosa213.
Si chiede di reintrodurre la possibilità offerta dal diritto previgente di rilasciare condizionalmente gli interessati dall'esecuzione di una misura stazionaria, per permettere un reinserimento graduale nella vita in libertà dopo un collocamento educativo o un trattamento e garantire la possibilità di reagire tempestivamente revocando il rilascio condizionale in caso di problemi gravi. In base alla normativa attuale, invece, la misura andrebbe cambiata (da collocamento a sostegno esterno). Tuttavia, per i maggiorenni il sostegno esterno può essere disposto soltanto previo il loro consenso; se rifiutano, vanno rilasciati in libertà senza alcuna assistenza (Giustizia SH, ASM). Anche SZ auspica che venga introdotta la possibilità del rilascio condizionale da una misura protettiva (con periodo di prova).
SSDPM conferma del resto quanto espresso nella lettera del 28 dicembre 2009 all’Ufficio federale di giustizia:
Art. 1 cpv. 2 DPMin: andrebbe integrato con un rinvio all'articolo 49 capoverso 1 CP.
Art. 3 cpv. 2 DPMin: andrebbe verificata l’attribuzione della competenza generale all’autorità penale minorile per gli autori che commettono reati prima e dopo aver raggiunto la maggiore età, se per il reato compiuto dopo il 18° anno di età la legge commina una pena concreta superiore a sei mesi e non occorre alcuna misura secondo il DPMin214.
210 GR, SG, TG; CDDGP e KKLJV.
211 SG, TG; CDDGP e KKLJV.
212 ZH, SG, TG; CDDGP e KKLJV.
213 SG, TG; CDDGP, KKLJV.
214 Già in una precedente lettera alla Commissione parlamentare di redazione, la SSDPM affermava quanto segue: probabilmente è volere del legislatore che la procedura contro i minori si applichi soltanto nel caso di necessità di una misura conforme al DPMin o al CP. Occorre pertanto una modifica redazionale del testo di legge tedesco con l'introduzione dell'espressione «in diesen Fällen» («in questi casi»). Sarebbe comunque auspicabile che le esecuzioni delle pene per adulti eseguibili ordinate dall'autorità penale minorile, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica, restino di competenza delle autorità penali minorili e non vengano deferite alle autorità esecutive per il diritto degli adulti. La modifica proposta non risolve i problemi oppure ne crea di nuovi, facili da risolvere attribuendo a ciascuna autorità la competenza esclusiva per i reati commessi da autori rientranti nella pertinente categoria di età, ovvero autorità penali minorili per i reati compiuti da minori e autorità penali degli adulti per i reati commessi da adulti.