Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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Integrazione dell'art. 10 DPMin: durante l'esecuzione delle misure al minore devono poter essere impartite in ogni momento norme di condotta.
Abrogazione degli art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 3 DPMin: la sorveglianza e il sostegno esterno non dovrebbero essere esclusi di principio nel caso di minori sotto tutela. Infatti, oggi le autorità civili dispongono raramente misure nei confronti di maggiori di 17 anni e in pratica invitano regolarmente le autorità penali minorili a prendersi carico dei giovani che abbiano commesso il minimo reato.
Abrogazione degli art. 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 DPMin: la sorveglianza e il sostegno esterno dovrebbero poter essere ordinati senza il consenso dell'interessato anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Art. 19 DPMin: in caso di collocamento andrebbe reintrodotto il rilascio condizionale. Il passaggio diretto dalle misure stazionarie alla loro soppressione costituisce di regola un passo troppo grande e costringe a trovare soluzioni speciali nella prassi. Anche il passaggio a una misura protettiva ambulatoriale non è quasi mai opportuno.
In merito al dualismo: il collocamento va computato a una privazione della libertà eseguibile soltanto se la misura ha avuto successo. Va quindi stralciato il secondo periodo dell'articolo 32 capoverso 3 DPMin. Non di rado, infatti, i minori si oppongono all'esecuzione della misura non appena tale misura dura di più della privazione della libertà. Poiché le pene detentive del DPMin sono molto più corte rispetto a quelle inflitte agli adulti, il «momento del sabotaggio» viene raggiunto molto prima. Si giustificherebbe quindi un metodo di computo diverso per minori e adulti.
Precisazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. a DPMin: «la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza dall'autorità penale minorile o dall'autorità civile oppure da ordinare nel procedimento in corso».
Art. 23 cpv. 3 DPMin: innalzamento della durata di dieci giorni di prestazione personale per i minori di 15 anni; nel secondo periodo andrebbe eliminata la frase «che al momento del fatto avevano compiuto 15 anni». Non esiste alcun motivo per non applicare pene detentive anche ad autori minori di 15 anni.
Modifica dell'art. 23 cpv. 6 DPMin: «Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall’autorità giudicante al pagamento di una multa o alla privazione della libertà al posto della prestazione personale».
Art. 25 cpv. 2 lett. b DPMin: andrebbero discussi l’elenco dei reati e il limite di età di 16 anni.
Art. 33 DPMin: non c'è alcuna ragione per cui non si possano cumulare con la multa tutte le prestazioni personali, ma soltanto l’obbligo di frequentare di un corso. Il rinvio all'articolo 23 capoverso 2 andrebbe eliminato.
Art. 35 DPMin: la sospensione condizionale completa di multe e prestazioni personali non ha senso e viene applicata raramente. Se si volesse mantenere l’articolo 35 DPMin, sarebbe preferibile una formulazione potestativa.
Art. 35 cpv. 2 DPMin: tale disposizione rinvia all'articolo 29 DPMin. Nel caso di pene sospese condizionalmente dovrebbe essere possibile rinunciare alla persona che accompagni il minore durante il periodo di prova. A tale scopo si propone l'introduzione di una disposizione potestativa.