Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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un’interdizione di esercitare la professione di insegnante di scuola elementare nei confronti di una persona che ha commesso abusi sessuali su minori durante il tempo libero. La portata di tale norma è troppo limitata e va dunque ampliata come chiesto dalla mozione Carlo Sommaruga.
Mentre appare logico estendere l’interdizione in caso di atti sessuali con bambini e adolescenti, per altri reati è molto meno evidente determinare le attività da vietare qualora l’atto punibile non sia stato commesso in relazione con questa attività. Quali professioni vietare, ad esempio, a un giardiniere che nel tempo libero falsifica documenti a fine di truffa? Estendere indistintamente la portata dell’articolo 67 CP significherebbe renderlo impreciso. Per ogni autore il giudice si vedrebbe costretto a individuare le attività da vietargli considerando tutte quelle che potrebbe un giorno svolgere.
In questo contesto occorre pure tenere conto del fatto che ogni condanna per un crimine o delitto figura per un periodo determinato nell’estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati ai sensi dell’articolo 371 CP. Una persona può quindi comunque trovarsi nell’impossibilità di esercitare un’attività professionale se ha commesso un reato nel tempo libero e, per tale motivo, è scampato all’interdizione. In molti settori professionali ai candidati a un posto di lavoro viene oggi chiesto un estratto del casellario giudiziale. Nei settori considerati particolarmente sensibili come quello bancario, assicurativo, aeroportuale ecc., si richiedono periodicamente, con il consenso degli interessati, estratti del casellario giudiziale per verificare l’idoneità dei collaboratori.
L’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 AP-CP non verrà dunque generalizzata indistintamente, ma applicata soltanto ai casi di reati contro determinate persone (art. 67 cpv. 2 AP-CP) o di determinati reati sessuali con minori (art. 67 cpv. 3 AP-CP). Si vedano in merito quanto segue (cfr. infra n. 1.2.2.3 e 1.2.2.4).
1.2.2.3 Interdizione qualificata di esercitare un’attività a tutela dei minori e delle persone particolarmente vulnerabili
La nuova interdizione di esercitare un’attività volta a proteggere i minori e le persone particolarmente vulnerabili va qualificata (art. 67 cpv. 2 AP-CP). La protezione particolare consiste nel fatto che l’interdizione può essere pronunciata anche per reati commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività da vietare (cfr. supra n. 1.2.2.2). È sufficiente che l’autore commetta un atto illecito per infliggere l’interdizione; vale a dire che può essere disposta anche nei confronti di una persona penalmente incapace. Per questa interdizione qualificata è altresì prevista una durata massima più lunga (da uno a dieci anni e, all’occorrenza, a vita; art. 67 cpv. 2 e 6 AP-CP).
La protezione particolare non si applica soltanto ai bambini d’età inferiore ai 16 anni, ma anche agli adolescenti fino al compimento dei 18 anni. La disposizione proposta s’ispira all’articolo 11 della Costituzione, che ai fanciulli e agli adolescenti riconosce il diritto a particolare protezione. Anche la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) protegge i fanciulli di età inferiore ai diciotto anni (art. 1 Conv.). Un altro fattore determinante è che molti giovani d’età superiore ai 16 anni frequentano la scuola e vanno dunque protetti per mezzo di una pertinente interdizione di esercitare un’attività.