Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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zione qualificata avrà una durata più lunga (dieci anni, all’occorrenza a vita; art. 67 cpv. 3 e 6 AP-CP).

1.2.2.5 Durata più lunga delle interdizioni qualificate di esercitare un’attività

L’attuale durata massima dell’interdizione di esercitare una professione è di cinque anni. Il Codice penale prevede tuttavia pene e misure che, se del caso, possono anche essere pronunciate a vita (ergastolo; trattamento ambulatoriale o stazionario di turbe psichiche; internamento a vita; proroga del periodo di prova dopo la liberazione da una misura; proroga delle norme di condotta e dell’assistenza riabilitativa).

L’iniziativa parlamentare della CAG-N (08.448) chiede di consentire al giudice di interdire, per un tempo indeterminato, l’esercizio di una professione, fatto salvo l’articolo 67a capoverso 4 CP (possibilità di abbreviare o di sopprimere già dopo due anni, su istanza dell’autore, l’interdizione di esercitare una professione). L’iniziativa parlamentare Darbellay (04.473) prevede una durata minima di 10 anni. La mozione Carlo Sommaruga invece resta silente quanto alla durata delle interdizioni.

La durata delle interdizioni di cui all’articolo 67 AP-CP dipenderà dalla qualifica:

interdizione generale ai sensi del capoverso 1: da 6 mesi a 5 anni

interdizione qualificata ai sensi del capoverso 2: da 1 a 10 anni

interdizione qualificata ai sensi del capoverso 3: 10 anni

Ricalcando alcuni ordinamenti giuridici stranieri (cfr. infra n. 1.4.8) il presente avamprogetto prevede che il giudice possa pronunciare le interdizioni di esercitare un’attività a vita se al momento della condanna vi è da prevedere che una durata di dieci anni non sarà sufficiente a prevenire il rischio di recidiva (art. 67 cpv. 6 AP-CP). Le interdizioni a vita non sono pensate per i criminali ai quali occorre vietare qualsiasi contatto con i bambini e che, all’occorrenza, vanno persino internati, ma piuttosto a quelli che presentano una prognosi favorevole proprio grazie all’interdizione di esercitare alcune attività specifiche (a rischio di recidiva) su un periodo prolungato.

Infine tali interdizioni potranno essere ordinate o modificate anche a posteriori se la situazione dell’autore dovesse cambiare durante l’esecuzione di un’interdizione, di una pena detentiva o di una misura (art. 67c AP-CP).

1.2.2.6 Interdizione d’intrattenere contatti e di accedere ad un’area geografica

Conformemente al Codice penale vigente, le interdizioni d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica sono possibili in forma di norme di condotta impartite durante un periodo di prova (in caso di una pena sospesa con la condizionale o di una liberazione condizionale). Le nuove interdizioni invece dovranno poter essere inflitte anche indipendentemente da un periodo di prova.

L’iniziativa parlamentare della CAG-N (08.448) non prevede dette interdizione. La mozione Carlo Sommaruga chiede al Consiglio federale di vietare i contatti, ma poi