Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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motivi finanziari non è così. La situazione è invece diversa nel caso delle interdizioni di svolgere un’attività e d’intrattenere contatti disposte in quanto norme di condotta per il periodo di prova: conformemente al diritto vigente, il controllo di quest’ultime compete all’assistenza riabilitativa (art. 95 CP).
La mozione Carlo Sommaruga chiede di sottoporre alla sorveglianza di un tutore giudiziario penale le persone nei cui confronti il giudice ha adottato questo tipo di interdizioni. L’iniziativa parlamentare della CAG-N (08.448) invece vuole (come l’iniziativa Simoneschi-Cortesi 04.469 che l’ha preceduta) risolvere il problema dell’esecuzione istituendo un registro apposito nonché l’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario giudiziale.
In vari Paesi europei (ad es. Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi) le interdizioni di accedere a un’area geografica sono controllate a mezzo di sorveglianza elettronica (Electronic Monitoring, EM) abbinata a un sistema GPS. Tale sorveglianza è prevalentemente passiva, ossia i movimenti del condannato sono registrati da un computer che visualizza eventuali violazioni. Spetta poi all’assistenza riabilitativa adottare le misure del caso. Tecnicamente la sorveglianza in tempo reale è possibile (i movimenti dei condannati sono visualizzati su uno schermo e in caso di violazione delle interdizioni di accedere a un’area geografica la polizia può intervenire), ma estremamente onerosa e idonea soltanto in casi specifici. La sorveglianza elettronica consente pure di vigilare sul rispetto delle interdizioni di mettersi in contatto con una determinata persona (violenza domestica o stalking). Alla potenziale vittima è consegnato un dispositivo ricevente che consente di stabilire se il condannato (a cui è applicata la trasmittente) le si avvicina a meno di una determinata distanza. È possibile anche un collegamento diretto con la polizia.
Il presente progetto prevede tutte e tre le opzioni esecutive citate in precedenza:
- obbligo di produrre l’estratto del casellario giudiziale (cfr. infra n. 1.2.2.8 e 1.2.5); costituisce un valido strumento per attuare un’interdizione di esercitare un’attività soprattutto in ambito professionale. Tale obbligo è pure utile nell’ambito delle attività extraprofessionali organizzate sebbene rischi di presentare lacune in corso di applicazione;
- operatore riabilitativo proposto dalla mozione Carlo Sommaruga; infatti l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale non consentirà di garantire un’applicazione ineccepibile in quanto inefficace nel caso delle interdizioni d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica. Anche per le attività svolte a titolo volontario può essere utile prevedere un operatore riabilitativo che si occupi della tutela penale individuale ed effettui controlli saltuari. Questa strategia di sorveglianza che prende spunto dalla mozione Carlo Sommaruga va attuata facendo capo ai servizi incaricati dell’assistenza riabilitativa che già controllano il rispetto delle norme di condotta (e dunque anche delle interdizioni di esercitare una professione, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica). Al tal fine occorrerà presumibilmente potenziare le capacità di tali servizi. I relativi costi saranno a carico dei Cantoni;
- agevolazione del lavoro dei servizi riabilitativi o delle autorità esecutive a mezzo di dispositivi elettronici (art. 67a cpv. 3 AP-CP).