Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2 Punti principali del progetto

1.2.1 Modifica della Costituzione

Il quesito principale che si pone in relazione con le interdizioni di esercitare un’attività riguarda gli strumenti con cui imporle. Le autorità preposte all’esecuzione delle pene controllano raramente il rispetto delle interdizioni di esercitare una professione attualmente inflitte. La mozione Carlo Sommaruga prevede dunque espressamente di sottoporre alla «sorveglianza di un tutore giudiziario penale» le persone nei cui confronti il giudice ha pronunciato un’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a una determinata area geografica.

L’attuazione della strategia di sorveglianza prevista dalla mozione Carlo Sommaruga andrebbe presumibilmente affidata ai servizi che attualmente si occupano dell’assistenza riabilitativa, ai quali già oggi compete il controllo delle interdizioni inflitte sotto forma di norme di condotta . Da notare che a rigor di logica un controllo di questo tipo andrà disposto anche per i cittadini stranieri trasferitisi in Svizzera e nei confronti dei quali all’estero è stata pronunciata un’interdizione di esercitare un’attività. Per garantire un tale controllo occorrerebbe ampliare le capacità dei servizi incaricati dell’assistenza riabilitativa. Anche in questo caso v’è da chiedersi se un operatore riabilitativo sia in grado di svolgere tutti i compiti di controllo e di vigilanza richiesti per mettere in pratica le interdizioni.

Per questo motivo il presente avamprogetto intende abbozzare anche la creazione di un apposito registro previsto dall’iniziativa parlamentare della CAG-N (08.448), elaborando disposizioni federali che prevedano l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale da chi esercita un’attività professionale o svolge attività ricreative organizzate in contatto con bambini, adolescenti o altre persone particolarmente vulnerabili. Tale obbligo s’indirizza ai datori di lavoro e alle organizzazioni, ad esempio le associazioni, che intendono assumere o ingaggiare persone per l’assistenza di minori o di persone particolarmente vulnerabili. Si tratta anzitutto di stabilire se un disciplinamento di questo tipo può fondarsi sull’articolo 123 Cost. in quanto norma di competenza.

Il Consiglio federale è sempre stato del parere che l’unica competenza della Confederazione fosse quella di sancire l’obbligo di richiedere un estratto del casellario giudiziale (cfr. supra le spiegazioni in merito alla mozione Simoneschi-Cortesi, n. 1.1.4.3). La CAG-N sostiene invece che l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale può fondarsi in modo globale e generale sull’articolo 123 Cost. poiché trattasi dell’esecuzione di una misura ai sensi dell’articolo 123 capoverso 3 primo periodo della Costituzione.

I destinatari del disciplinamento proposto non sono le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure purché ovviamente non impieghino a loro volta personale per l’assistenza di minori. La nuova norma s’indirizza in primo luogo ai datori di lavoro privati e pubblici, come pure alle istituzioni private e pubbliche (dunque ad es. anche alle istituzioni ecclesiastiche), obbligandoli ad assumersi un compito di esecuzione delle pene e delle misure che presumibilmente eccede la portata dell’articolo 123 Cost. L’esecuzione delle pene e delle misure è considerato uno dei compiti sovrani dello Stato, motivo per cui il coinvolgimento di privati è possibile soltanto in misura molto limitata (si veda ad es. art. 387 cpv. 4 lett. b CP). Le norme che la Confederazione può emanare in materia conformemente all’articolo 123 capoverso 3 Cost. sono destinate ai Cantoni ai quali compete l’esecuzione delle