Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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pene e delle misure secondo il capoverso 2 del medesimo articolo. L’articolo 123 Cost. non può dunque fungere da base costituzionale per normative che attribuiscono a privati compiti di esecuzione delle pene e delle misure. D’altronde, anche presumendo che l’obbligo di chiedere un estratto del casellario giudiziale rientri nell’esecuzione delle pene, la Confederazione non potrebbe comunque prevedere un obbligo analogo per le persone domiciliate all’estero che si candidano a svolgere un’attività implicante il contatto con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili.
Ciò non significa tuttavia che alla Confederazione tale possibilità sia preclusa in tutti gli ambiti. Fondandosi su varie altre competenze costituzionali, il legislatore federale ha la possibilità di emanare disposizioni che prevedano l’obbligo di produrre un estratto del casellario giudiziale, come illustrato dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione Simoneschi-Cortesi (02.3494. Obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale per le persone che lavorano a contatto con i bambini). Inoltre spetta ai Cantoni emanare pertinenti normative nei loro rispettivi ambiti di competenza.
Anche se la Confederazione non dispone della competenza di introdurre un obbligo generalizzato di produrre un estratto del casellario giudiziale, istituzioni e datori di lavoro sono liberi di chiederlo – di loro iniziativa – alle persone che lavorano a contatto con bambini, adolescenti o altre persone particolarmente vulnerabili.
In sostanza dunque la Costituzione non consente né di istituire tale obbligo a tappeto, ma soltanto di inserirlo in determinate leggi federali, né di obbligare i Cantoni ad adottare normative pertinenti.
Ci si può dunque chiedere se la Confederazione non possa eventualmente prevedere l’obbligo di comunicare a determinate istituzioni le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (analogo agli obblighi di avviso previsti dagli art. 363 e 364 CP). Sarebbe ad esempio ipotizzabile un avviso alle autorità scolastiche cantonali. In questo caso tuttavia la portata di un tale avviso sarebbe molto limitata. Per garantire una protezione veramente capillare ed efficace occorrerebbe coinvolgere tutte le associazioni e altre organizzazioni che assistono i minori o le persone particolarmente vulnerabili senza necessariamente essere subordinate a un’autorità cantonale. Riuscire a includere la totalità delle organizzazioni interessate rischia tuttavia di rivelarsi molto difficile. Inoltre, in caso di un tale obbligo di avviso, gli autori ai quali è stata inflitta un’interdizione andrebbero segnalati a tutte le autorità, associazioni e altre organizzazioni persino nel caso in cui non intendono candidarsi a un impiego in una scuola o a svolgere un’attività in seno a un’associazione. Un obbligo di avviso così capillare sarebbe difficilmente attuabile, sproporzionato e implicherebbe oneri molto elevati. Di sopraggiunta un siffatto obbligo non consentirebbe neppure di risolvere il caso dei cittadini stranieri domiciliati all’estero che si candidano per un’attività a contatto con minori o altre persone particolarmente vulnerabili e sui quali occorrerebbe comunque raccogliere informazioni.
Si propone dunque – a ragione dello stretto legame con il diritto penale e il diritto in materia di esecuzione delle pene – di integrare l’articolo 123 Cost. con una nuova norma che consenta alla Confederazione di legiferare per proteggere contro i reati i minori e le persone particolarmente vulnerabili.