Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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1.2.2 Modifica del Codice penale

1.2.2.1 Interdizione di svolgere attività extraprofessionali organizzate

È ben vero che attualmente è possibile interdire di svolgere attività extraprofessionali durante il periodo di prova imponendo norme di condotta (in caso di pena condizionale o di liberazione condizionale da una pena o da una misura), ma in futuro dovrà essere possibile pronunciare una tale interdizione anche indipendentemente dal periodo di prova.

L’iniziativa parlamentare della CAG-N (08.448) intende limitare l’interdizione alle «attività organizzate del tempo libero che implichino il contatto con minori di 16 anni». La mozione Carlo Sommaruga chiede che il giudice possa vietare a un condannato di inserirsi come volontario, membro del personale o di un organo in una qualsiasi persona giuridica, associazione o gruppo la cui attività riguarda la tipologia di persone in cui rientra la vittima. Mentre il mandato conferito al Consiglio federale prevede di applicare tale interdizione di esercitare un’attività esclusivamente agli autori di reati contro l’integrità sessuale dei bambini, nel titolo e nella motivazione della mozione l’ambito d’applicazione viene esteso anche ad altri reati.

I reati sessuali ai danni di bambini vengono sovente commessi da persone che hanno istaurato uno stretto rapporto di fiducia con il bambino; tale evenienza non si presenta soltanto nell’ambito di un’attività professionale bensì anche in quello extraprofessionale.

L’avamprogetto (art. 67 AP-CP) non prevede tuttavia la possibilità di vietare tutte le attività extraprofessionali bensì soltanto quelle che vengono svolte all’interno di un determinato ambito organizzato. Entrano in linea di conto le situazioni in cui i genitori affidano i propri figli alla custodia di terzi (un’associazione, un’organizzazione o un’istituzione). I genitori devono poter ritenere che il proprio figlio non corra alcun pericolo per mano di un pregiudicato. L’interdizione di esercitare attività extraprofessionali organizzate non riguarda invece l’assistenza prestata in ambito privato da familiari e altre persone vicine ai genitori. Su questo punto la distinzione tra questa interdizione e l’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica secondo l’articolo 67a AP-CP è netta. Esigere un estratto obbligatorio del casellario giudiziale poi è realistico soltanto per attività che si svolgono in un determinato ambito organizzato. Un’ordinanza preciserà a quali attività professionali ed extraprofessionali applicare tale obbligo (cfr. infra n. 2.5.1).

L’interdizione di esercitare un’attività professionale e quella di svolgere un’attività extraprofessionale organizzata vanno inflitte alle medesime condizioni e dunque raggruppate nella medesima nuova disposizione «Interdizione di esercitare un’attività» (art. 67 AP-CP).

1.2.2.2 Interdizione di esercitare un’attività professionale o extraprofessionale per reati non commessi nello svolgere tale attività

Attualmente l’articolo 67 CP consente di disporre un’interdizione di esercitare una professione soltanto se l’autore ha commesso un reato nell’esercizio di tale attività professionale. Significa che, in virtù di tale disposizione, non è possibile pronunciare