Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Oltre ai bambini e agli adolescenti, anche le persone molto malate o anziane, che non sono in grado di gestire la propria vita senza l’assistenza di terzi, devono poter beneficiare di una protezione speciale. Anche in questo caso sussiste un rapporto di dipendenza particolare tra tali persone e chi le accudisce. È dunque particolarmente importante l’assistenza da parte di soggetti senza precedenti specifici e non a rischio di recidiva.

È proprio nell’ambito sanitario che le violenze sessuali vengono commesse anche nei confronti di persone non particolarmente bisognose d’aiuto. Tuttavia, non si intende estendere a tutto il settore sanitario la protezione particolare di cui all’articolo 67 capoverso 2 AP-CP (compreso l’obbligo di chiedere un estratto del casellario giudiziale, cfr. n. 2.5.1) poiché altrimenti la disposizione andrebbe troppo lontano. I reati commessi in ambito sanitario su un maggiorenne o una persona non particolarmente vulnerabile potranno determinare un’interdizione ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 AP-CP.

Le interdizioni di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 capoversi 1 e 2 AP-CP vanno inflitte soltanto in caso di prognosi negativa. Occorre comunque precisare che le interdizioni non sono pronunciate nei confronti di criminali molto pericolosi. Si tratta piuttosto di persone condannate a una pena con la condizionale o liberate condizionalmente da una pena o una misura in seguito a una prognosi favorevole. Tale contraddizione è soltanto apparente nel senso che la prognosi sfavorevole, che determina l’interdizione, può riferirsi a situazioni precise che presentano un rischio residuo specifico (ad es. nell’ambito dell’esercizio di una data attività). In determinati casi l’autore potrà presumibilmente beneficiare di una prognosi favorevole proprio perché gli è stata inflitta l’interdizione di esercitare un’attività.

1.2.2.4 Interdizione qualificata di esercitare un’attività a tutela dei minori contro reati sessuali

In caso di reati sessuali commessi su bambini e adolescenti d’età inferiore ai 18 anni, l’interdizione di esercitare un’attività professionale ed extraprofessionale organizzata implicante il contatto con minori va pronunciata anche se, nel caso specifico, l’autore beneficia di una prognosi favorevole (art. 67 cpv. 3 AP-CP). Ciò è particolarmente importante negli ambiti in cui i genitori affidano i loro figli a terzi. Essi devono poter avere la certezza di non affidare i loro figli a persone con precedenti penali specifici. In questi casi non è tanto la prognosi futura a essere rilevante, quanto piuttosto la cattiva reputazione: chi in passato ha manifestato un certo tipo di comportamento non è idoneo a svolgere determinate professioni e attività.

Tale interdizione di esercitare un’attività, che il giudice è tenuto obbligatoriamente a pronunciare, è prevista unicamente per reati sessuali commessi su bambini e adolescenti. Sarebbe tuttavia ipotizzabile integrare nel capoverso 3 una parte dei reati che secondo l’articolo 67 capoverso 2 AP-CP possono determinare un’interdizione facoltativa di esercitare un’attività (ad es. determinati reati contro la vita e l’integrità della persona o contro la libertà personale).

L’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività può essere pronunciata anche per reati commessi nell’esercizio dell’attività da vietare (cfr. supra n. 1.2.2.2). È sufficiente che l’atto illecito sia stato commesso; significa che l’interdizione può essere disposta anche nei confronti di persone penalmente incapaci. Anche questa interdi-