Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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geografica (art. 67a CP, 50a CPM o 16a DPMin). In questi casi competerà all’assistenza riabilitativa controllare, nel limite del possibile, se l’interdizione viene rispettata e, all’occorrenza, adottare misure adeguate (sebbene ciascuno resta libero di chiedere a un famigliare o a un conoscente un estratto ordinario del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 CP).
2.5.1.5 Disposizioni transitorie
L’articolo 67 capoverso 3 AP-CP propone di vietare obbligatoriamente l’esercizio di un’attività a chi ha commesso determinati reati. Tale disposizione si applicherà unicamente ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della pertinente modifica legislativa. Sorge pertanto la domanda se applicare la nuova interdizione anche alle persone che hanno commesso un reato ai sensi dell’articolo 67 capoverso 3 AP-CP prima dell’entrata in vigore della modifica proposta.
Va inoltre esaminato se e per quanto tempo sia necessario controllare le persone che già attualmente esercitano un’attività implicante il contatto con minori o altre persone particolarmente vulnerabili. È ad esempio ipotizzabile un controllo periodico di tutte le persone esercitanti questo tipo di attività.
2.5.1.6 Disposizioni esecutive
Un’ordinanza disciplinerà i dettagli. Andranno in particolare stabiliti i datori di lavoro, le associazioni, le organizzazioni e le altre istituzioni tenuti a esigere dai candidati un estratto specifico del casellario giudiziale e a controllare periodicamente i collaboratori.
2.5.2 Nuove norme penali
2.5.2.1 Violazione dell’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale
Dovrà incorrere in una sanzione chiunque violi l’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario giudiziale o un documento straniero equivalente prima di impiegare una persona per determinate attività. Una pertinente disposizione penale potrebbe avere il tenore seguente:
Art. 295a Violazione dell’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario
giudiziale
1 Chiunque viola l’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario giudiziale o un documento straniero equivalente ai sensi dell’articolo .... della legge federale del … sul casellario giudiziale, è punito con la multa.
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 5 000 franchi.