Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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pure opzioni per stabilizzare e liquidare quest’ultimi al fine di minimizzare il rischio di azzardo morale (moral hazard) dovuto ai falsi incentivi in relazione alla problematica «too big to fail».
Nel settembre del 2010 l’organo direttivo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea) ha deciso che, per assorbire le perdite, le banche di rilevanza sistemica devono disporre a livello globale di capitale proprio superiore agli standard minimi di Basilea III. Il Comitato di Basilea e il FSB sviluppano un approccio integrato per gli istituti finanziari di importanza globale, che prevede sia esigenze supplementari in materia di capitale proprio sia capitale condizionale, ossia capitale di terzi capace di sopportare le perdite («bail-in debt»),7 e si basa sui miglioramenti perseguiti dalle relative legislazioni nazionali inerenti al risanamento e all’insolvenza delle banche.
Alla fine del mese di dicembre del 2010 il Comitato di Basilea ha presentato al FSB un metodo provvisorio per determinare gli istituti finanziari di importanza globale e a metà del 2011 pubblicherà in uno studio proposte per aumentare la capacità dei suddetti istituti di sopportare le perdite. Nel dicembre del 2011 il FSB esporrà le sue raccomandazioni per la determinazione dell’aumento della capacità degli istituti finanziari di importanza globale di sopportare le perdite e per l’impostazione degli strumenti da utilizzare.
Le misure relative alle maggiori esigenze prudenziali e alle prescrizioni sull’organizzazione, previste nel presente avamprogetto di legge, tengono sostanzialmente conto delle raccomandazioni proposte dal FSB. Le esigenze svizzere concernenti gli strumenti di capitale utilizzabili e la maggiore capacità di sopportare le perdite andranno presumibilmente al di là delle esigenze minime internazionali, anche di quelle previste per gli istituti finanziari di importanza globale.
Sull’esempio di alcuni Stati membri (Svezia, Germania), l’UE intende facilitare la liquidazione di grandi e complessi istituti finanziari con l’istituzione di un fondo di risanamento ex ante finanziato dalle banche. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) si occupa di elaborare piani di ripresa e di risanamento. Nello stesso tempo il quadro normativo in materia di vigilanza deve prevedere la facoltà delle autorità di vigilanza di intervenire tempestivamente e uno spettro più ampio di strumenti di liquidazione che comprende interventi nell’ambito del personale e dell’organizzazione come la separazione e il mantenimento separato di attività o di settori di attività. Per quanto riguarda le questioni relative alla maggiore capacità di sopportare le perdite e alla ricapitalizzazione prima di uno stato di insolvenza mediante capitale convertibile, haircut su titoli di credito («straight bonds») o la conversione del debito in capitale proprio, l’UE sembra attendere l’evoluzione internazionale descritta.
Nei grandi centri finanziari extraeuropei come Singapore, Hong Kong e Giappone non esistono finora particolari esigenze per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica. La problematica «too big to fail» è stata disciplinata a livello di legge unicamente negli Stati Uniti con la «Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» (Dodd-Frank-Act), anche se nella legislazione d’esecuzione devono essere ancora definiti elementi importanti.
7 Bail-in debt designa i prestiti emessi dalle banche, per i quali è previsto contrattualmente che a seguito di misure (di risanamento) emanate dalle autorità essi possono essere impiegati, nel quadro di un risanamento forzato, per sopportare le perdite.