Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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per la valutazione della rilevanza sistemica di una banca. Le lettere a e b identificano in un’enumerazione non esauriente le funzioni delle banche che non sono sostituibili a breve termine e che possono pertanto contribuire in maniera essenziale alla rilevanza sistemica dell’intera impresa. La lettera c solleva con il rapporto tra totale di bilancio e prodotto interno lordo annuo l’aspetto particolarmente importante per la Svizzera della dimensione e, di conseguenza, la problematica per cui singole banche potrebbero oltrepassare la capacità di salvataggio finanziario dello Stato. I criteri ai sensi delle lettere a–d non devono essere adempiti cumulativamente. Una banca può già essere considerata di rilevanza sistemica se dall’analisi di singoli criteri emergono notevoli rischi di sistema. La decisione si fonda su una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel singolo caso. Le dimensioni e le interconnessioni di un istituto potrebbero aver per effetto l’impossibilità di sostituire a breve termine le funzioni di rilevanza sistemica. La rilevanza sistemica di una banca presuppone nondimeno in ogni caso che l’istituto abbia almeno una funzione di rilevanza sistemica nell’impresa. Di regola, una funzione di rilevanza sistemica implica una certa dimensione o interconnessione.

Il profilo di rischio descritto dettagliatamente dal capoverso 3 ha un influsso decisivo sulla probabilità di accadimento del danno e sul potenziale di danno.

2.1.4 Esigenze particolari nei confronti delle banche di rilevanza sistemica (art. 9 AP-LBCR)

2.1.4.1 Struttura

Per motivi di costituzionalità e di certezza del diritto, per quanto riguarda le esigenze particolari nei confronti delle banche di rilevanza sistemica è opportuna e, almeno per singole misure, addirittura necessaria una base legale esplicita che vada oltre le disposizioni generali (cfr. art. 36 Cost.).

L’articolo 9 AP-LBCR rappresenta ad un tempo la vera e propria disposizione centrale e di principio. Con l’elenco delle categorie di misure (fondi propri, liquidità, ripartizione dei rischi e organizzazione) e una prima attuazione, il capoverso 2 indica l’orientamento delle nuove esigenze particolari nei confronti delle banche di rilevanza sistemica. Conformemente al capoverso 3 le esigenze particolari devono inoltre essere ulteriormente concretizzate da un’ordinanza del Consiglio federale e da prescrizioni tecniche di esecuzione dell’autorità di vigilanza (art. 55 cpv. 1 LFINMA). Nella misura in cui l’ordinanza del Consiglio federale non motivi direttamente i diritti e i doveri delle banche di rilevanza sistemica, la FINMA definisce mediante decisione le esigenze particolari concrete che una banca di rilevanza sistemica deve soddisfare (art. 10 AP-LBCR).

Questo sistema a tre livelli – legge, ordinanza e decisione – garantisce la flessibilità della regolamentazione, la possibilità di adeguamento a rapporti mutati, il coordinamento internazionale, l’efficacia e l’appropriatezza nel singolo caso. Le decisioni di principio restano riservate al legislatore.

2.1.4.2 Estensione e limitazione (art. 9 cpv. 1 AP-LBCR)

Nell’ambito della definizione delle esigenze particolari nei confronti delle banche di rilevanza sistemica acquisisce grande importanza il principio di proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.). Le esigenze particolari possono comportare notevoli limitazioni della libertà economica e della garanzia della proprietà per le banche in questione. Interessano altresì aspetti del principio della parità di trattamento, poiché le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze alle quali le altre banche non sono