Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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razione la Svizzera è tra i primi Paesi ad avere posto in vigore il 1° gennaio 2010 i pertinenti standard.
1.6 Attuazione
Il presente avamprogetto di legge va oltre quello della Commissione di esperti: (1) a livello di contenuto concretizza ulteriormente le misure concernenti la problematica «too big to fail» rispetto alla proposta presentata nel rapporto della Commissione di esperti; (2) lo stesso vale per le misure di accompagnamento nell’ambito delle retribuzioni variabili in caso di sostegno statale e per le misure fiscali.
Questi complementi della legge danno al Parlamento la possibilità di stabilire valori di riferimento per la regolamentazione e nel contempo offrono sufficiente flessibilità per le disposizioni d’esecuzione. Essi devono essere inseriti in particolare nell’ordinanza del 17 maggio 19729 sulle banche e nell’ordinanza del 29 settembre 200610 sui fondi propri. I commenti ai singoli articoli si trovano al numero 2 e contengono indicazioni più precise sulla prevista attuazione a livello di ordinanza.
1.7 Interventi parlamentari
Si propone di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari in quanto ritenuti adempiuti:
mozione 08.3649 «Evitare rischi eccessivi per l’economia svizzera» depositata il
3 ottobre 2008 dal Gruppo dell’Unione democratica di centro. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale l’8 dicembre 2008 e dal Consiglio degli Stati il 27 maggio 2009;
mozione 09.3019 «Meno rischi per il mercato finanziario», depositata il 25
febbraio 2009 dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale. Il punto 5 della mozione «La Confederazione deve fare di tutto per recuperare al più presto, realizzando utili, i fondi investiti nella vicenda UBS» è stato accolto dal Consiglio nazionale il 27 marzo 2009 e dal Consiglio degli Stati l’11 agosto 2009.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Capo quinto: Banche di rilevanza sistemica
2.1.1 Definizione (art. 7 cpv. 1 AP-LBCR)
L’articolo 7 capoverso 1 AP-LBCR contiene la definizione delle banche di rilevanza sistemica e definisce nel contempo il campo d’applicazione soggettivo delle nuove disposizioni del capo quinto.
La definizione non è limitata alle banche in senso stretto, ma comprende anche «gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario».
Hanno rilevanza sistemica gli istituti il cui «dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero» La questione della rilevanza sistemica di una banca deve pertanto essere affrontata dal singolo Stato anche se presumibilmente le grandi banche svizzere potrebbero essere classificate come banche di rilevanza sistemica in determinati mercati, segnatamente in Gran Bretagna e negli USA.
9 RS 952.02
10 RS 952.03