Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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Con il Dodd-Frank Act viene ora istituito il Financial Stability Risk Oversight Council (Council). Il Council deve dichiarare di rilevanza sistemica un’impresa finanziaria senza licenza bancaria (nonbank financial companies, NBFCs) e sottoporla di conseguenza a esigenze maggiori in materia di vigilanza. I grandi gruppi bancari collegati tra di loro i cui attivi ammontano almeno a 50 miliardi di dollari devono in linea di principio soddisfare esigenze prudenziali maggiori. A tale proposito il Council può presentare proposte al Federal Reserve Board (Fed), l’autorità di alta vigilanza degli istituti di rilevanza sistemica istituita dal Dodd-Frank Act. Tuttavia, il Fed ha innanzitutto il compito di definire le maggiori esigenze prudenziali per le imprese finanziarie di rilevanza sistemica senza licenza bancaria e per i grandi gruppi bancari collegati tra di loro.
Dal punto di vista organizzativo ai regolatori vengono messi a disposizione strumenti che permettono di esercitare un’influenza sulle dimensioni, sulla crescita e su singole attività degli istituti finanziari considerati di rilevanza sistemica. La portata delle possibili misure è molto ampia: le imprese possono essere obbligate a ritirarsi da certi settori di attività; a determinate condizioni può essere vietata la crescita mediante fusione o acquisizione; se un istituto non presenta un piano convincente sulle modalità di liquidazione in una situazione di crisi, si possono definire esigenze maggiori nel settore organizzativo.
Un ulteriore elemento inteso a risolvere la problematica «too big to fail» è l’istituzione, da parte del Dodd-Frank-Act, di un regime speciale di insolvenza per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica. Esso va applicato quando il fallimento di un’impresa potrebbe costituire un pericolo per l’economia statunitense. Il regime di insolvenza consente di trasferire gli attivi e i passivi a un terzo acquirente o a una banca ponte («bridge bank»). A determinati contratti finanziari8 si applicano disposizioni speciali per garantire il loro trasferimento a una banca ponte.
1.5.2 Retribuzioni variabili
Quanto alle misure riguardanti le retribuzioni in caso di aiuto statale, a livello internazionale si constata che numerosi Stati hanno istituito o intendono istituire norme applicabili alla politica di retribuzione delle imprese, in particolare degli istituti finanziari. Tuttavia tali norme variano fortemente tra di loro per le diverse tradizioni nazionali in ambito di libertà economica e di influenza dello Stato.
Nella maggior parte dei principali Paesi messi a confronto le norme legali per limitare le retribuzioni variabili in caso di sostegno statale alle banche sono già state attuate o sono in preparazione. Esse spaziano dalle imposte speciali sui bonus (Francia, Regno Unito) alle limitazioni delle modalità di concessione dei bonus fino alla determinazione di somme formali massime dello stipendio (Germania) o all’imposizione della rinuncia ai bonus (Paesi Bassi, Norvegia). Con l’adozione della regolamentazione dell’UE relativa alle retribuzioni, intesa come standard minimo, in caso di sostegno statale non si possono più versare bonus agli istituti finanziari senza il consenso della vigilanza finanziaria. Al momento, dei principali Paesi messi a confronto unicamente la Cina, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti non dispongono di una base legale per limitare le retribuzioni nel caso in cui lo Stato intervenga negli istituti finanziari.
Si può inoltre constatare che i principi di retribuzione del FSB sono diffusamente applicati dall’autunno del 2009. Con la circolare della FINMA sui sistemi di remune-
8 Swap agreements, securities contracts, repurchase agreements, forward contracts and commodity contracts.