Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (BNS) stabilisce mediante decisione quali sono le banche di rilevanza sistemica e quali delle loro funzioni sono di rilevanza sistemica (art. 8 cpv. 1 AP-LBCR). Grazie alla formulazione non limitativa dei criteri di cui all’articolo 8 capoverso 2 AP-LBCR, la legge lascia espressamente alla BNS un ampio margine di apprezzamento.

2.1.2 Scopo (art. 7 cpv. 2 AP-LBCR)

L’introduzione di una disposizione sullo scopo segue la tecnica legislativa ormai abituale, già attuata nell’articolo 5 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari o nell’articolo 1 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Oltre a contenere la motivazione dell’emanazione delle disposizioni particolari, l’articolo 7 capoverso 2 AP-LBCR assume una funzione normativa. Esso è un ausilio per capire quali misure siano ammissibili e concretizza la competenza legislativa delegata al legislatore o ne definisce le linee guida a livello di contenuto.

Le nuove disposizioni del capo quinto (e le relative esigenze particolari) perseguono tre obiettivi: in primo luogo dovrebbero ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero provocati dalla rilevanza sistemica di singole imprese. In secondo luogo devono garantire il mantenimento di funzioni economiche importanti (di rilevanza sistemica) in caso di rischio di insolvenza. Infine, le esigenze particolari nei confronti delle banche che hanno rilevanza sistemica servono a evitare gli aiuti dello Stato, e di conseguenza un’eventuale garanzia di fatto dello Stato, nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordinamento liberale.

2.1.3 Constatazione della rilevanza sistemica (art. 8 AP-LBCR)

Secondo il capoverso 1 di questa disposizione compete alla BNS decidere la rilevanza sistemica di una banca. In merito essa consulta preliminarmente la FINMA. Nel quadro della decisione circa la rilevanza sistemica di una banca la BNS constata parimenti quali funzioni della banca siano di rilevanza sistemica. La BNS detiene come unica istituzione in Svizzera un mandato esplicito nel settore della stabilità del sistema finanziario (art. 5 cpv. 2 lett. e della legge sulla Banca nazionale, LBN). Essa dispone inoltre di una particolare competenza economica che combina una esatta conoscenza del funzionamento dell’economia a una conoscenza approfondita del sistema finanziario. Per questo motivo nel corso di entrambi gli ultimi episodi di crisi11 la BNS è stata incaricata di valutare le ripercussioni del possibile dissesto di una grande banca. La definizione della rilevanza sistemica è d’altronde strettamente vincolata alla funzione della Banca nazionale come datore di credito in ultima istanza («Lender of Last Resort»). In questo ambito l’aiuto alla liquidità è concesso unicamente alle banche e ai gruppi bancari di rilevanza sistemica. Le decisioni della BNS fondate su questa disposizione sono impugnabili con il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 cpv. 1 lett. a LBN).

Il capoverso 2 descrive i fattori determinanti per la decisione della BNS ai sensi del capoverso 1. Una banca è linea di massima definita di rilevanza sistemica se fornisce prestazioni essenziali per l’economia e, in caso di insolvenza, altre imprese non sono in grado di sostituire immediatamente tali prestazioni. Il capoverso 2 si riallaccia a questa definizione e menziona quali fattori centrali le dimensioni e le interconnessioni della banca, come pure l’assenza di sostituibilità a breve termine delle sue prestazioni. Questa disposizione enumera in modo concreto e non esaustivo i criteri da considerare

11 Credit Suisse nel 2003 e UBS nel 2008.