Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
sottoposte. Il capoverso 1 stabilisce espressamente che le esigenze particolari devono rispettare il principio di proporzionalità. L’esigenza secondo la quale l’estensione e il contenuto delle misure devono essere orientati al grado di rilevanza sistemica e che si deve tenere conto degli effetti prodotti dalle misure sulle banche interessate e sulla concorrenza sono aspetti parziali del principio di proporzionalità e della parità di trattamento. Le misure ordinate nel singolo caso dalla FINMA devono infine superare una verifica del principio di proporzionalità.
Oltre all’analisi dell’efficacia, un aspetto essenziale della verifica del principio di proporzionalità è costituito dalla relazione causa effetto e da un’analisi costi/benefici delle esigenze particolari. Se insorgono solo in seguito alla cessazione di un’eventuale garanzia di fatto dello Stato, i costi sono proporzionati e conformi allo scopo, dato che consentono di eliminare le distorsioni della concorrenza. Ma anche costi più importanti, per esempio provocati da misure organizzative, possono essere perfettamente proporzionali se il rapporto con la riduzione del rischio o i benefici è adeguato.
Le misure devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, a cui non si può derogare senza motivo. Ciò vale, in particolare, per le direttive internazionali – come ad esempio i «Sound Principles for Liquidity» del Comitato di Basilea
– che garantiscono la compatibilità e il confronto sul piano internazionale. Si devono inoltre osservare standard minimi internazionalmente riconosciuti. Questo non esclude tuttavia che le misure in Svizzera – come era già il caso finora – vadano oltre le esigenze minime di altri Stati od organi internazionali.
Infine, le misure previste in Svizzera possono avere nell’ambito della normativa anche un altro orientamento rispetto agli sforzi perseguiti sul piano internazionale. Per stabilire se e in che misura si possa derogare ai vincoli e standard minimi internazionali, si deve tenere conto della speciale struttura bancaria nel nostro Paese. In Svizzera, i rischi legati alle banche di rilevanza sistemica sono più elevati che in molti altri Stati a causa del rapporto tra il totale di bilancio delle banche di rilevanza sistemica e il prodotto interno lordo annuo, generalmente impiegato come indicatore della capacità di salvataggio dello Stato.
2.1.4.3 Fondi propri (art. 9 cpv. 2 lett. a AP-LBCR)
Rispetto alla norma esistente dell’articolo 4 capoverso 3 LBCR, il legislatore conferisce ormai al Consiglio federale l’incarico vincolante di emanare esigenze più rigorose per le banche di rilevanza sistemica.
La determinazione delle disposizioni esecutive è lasciata al Consiglio federale conformemente all’attuale ripartizione delle competenze (cfr. art. 4 cpv. 2 LBCR e art. 9 cpv. 3 AP-LBCR). La determinazione esatta dell’ammontare delle esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica, segnatamente dei supplementi dovuti alla rilevanza sistemica, spetta invece alla FINMA in quanto autorità specializzata.
2.1.4.3.1 Principio e scopo
L’articolo 9 capoverso 2 lettera a AP-LBCR impone alla banche di rilevanza sistemica l’osservanza di esigenze particolari in materia di fondi propri affinché esse possano disporre di una più solida dotazione di capitale rispetto alle altre banche: i maggiori costi di un potenziale fallimento devono andar di pari passo con una probabilità di fallimento minore in modo da limitare i costi economici attesi. Ammortizzatori più consistenti sotto forma di fondi propri meglio capaci di sopportare le perdite consentono alle banche di assorbire passività anche ingenti senza mettere in pericolo la loro capacità di funzionamento e la fiducia in esse riposta.