Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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2.1.4.4.3 Esigenze qualitative

La FINMA definisce i principi della gestione e della sorveglianza del rischio di liquidità. A norma di legge, la società di audit controlla su basi annue l’osservanza delle esigenze qualitative.

Qualora la FINMA, autonomamente o su indicazione della società di audit, acquisisca la convinzione che i principi di cui sopra non sono sufficientemente osservati e attuati, deve informare la banca e disporre un supplemento del 10 per cento al massimo sui deflussi lordi di liquidità nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio della banca interessata di cui è tenuto conto nel calcolo della carenza di liquidità.

2.1.4.4.4 Esigenze supplementari

È inoltre previsto che la FINMA possa esigere che siano osservati altri indicatori di liquidità, in particolare il cosiddetto «net stable funding ratio», che fissa il rapporto massimo tra il fabbisogno di finanziamento a media scadenza e le possibilità di finanziamento a media scadenza e che deve assicurare la solidità del finanziamento a più lungo termine.

2.1.4.5 Ripartizione dei rischi (art. 9 cpv. 2 lett. c AP-LBCR)

Le disposizioni vigenti sulla ripartizione dei rischi dell’ordinanza sui fondi propri definiscono i grandi rischi massimi ammissibili e la loro relazione con i fondi propri computabili di un istituto secondo l’OFoP. I grandi rischi nel settore interbancario sono centrali nell’ambito della problematica «too big to fail». Riducendo le dipendenze reciproche tra le banche, si limita il rischio di contagio («contagion»), affinché l’insolvenza di una singola banca abbia minore probabilità di provocare l’insolvenza delle altre banche. Una riduzione di queste interconnessioni riduce anche il grado di rilevanza sistemica delle banche.

A tal fine si devono determinare due punti: in primo luogo si devono rafforzare le banche di rilevanza sistemica e in secondo si devono limitare le dipendenze di tutte le banche nei loro confronti.

2.1.4.5.1 Disposizioni riguardanti le banche di rilevanza sistemica

Con la modifica dell’OFoP per fine 2010, che concerne le banche che adottano gli standard internazionali o lo standard Internal Ratings Based, il limite massimo della totalità dei grandi rischi per le grandi banche rispetto altre banche può ammontare soltanto a un quinto di quanto ammesso finora. Ciò riguarda anche UBS e Credit Suisse, attualmente classificati come istituti di rilevanza sistemica. L’articolo 9 capoverso 2 lettera c offre la possibilità di ridurre ulteriormente il limite massimo della totalità dei grandi rischi per le banche di rilevanza sistemica.

Tenuto conto del fatto che anche le banche che adottano l’approccio svizzero per il calcolo dei fondi propri necessari alla copertura dei rischi possono acquisire rilevanza sistemica, l’articolo 9 capoverso 2 lettera c deve essere utilizzato al fine dell’uniformazione della regolamentazione concernente il limite massimo della totalità dei grandi rischi per le banche di rilevanza sistemica.

2.1.4.5.2 Disposizioni riguardanti tutte le banche

Nel quadro delle misure «too big to fail» anche la quota massima di grandi rischi ammissibile degli istituti «too big to fail» nei confronti delle altre banche deve essere limitata. Secondo il numero 3.5 del rapporto della Commissione di esperti sulla problematica «too big to fail» è questo l’elemento centrale della misura in materia di