Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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ripartizione dei rischi. Per l’attuazione di Basilea III saranno quindi presto necessarie modifiche dell’OFoP e delle pertinenti disposizioni esecutive relative alle misure specifiche sulla ripartizione dei rischi, volte a una ulteriore limitazione della totalità dei rischi delle altre banche rispetto a quelle «too big to fail» e della riduzione delle dipendenze reciproche.
2.1.4.6 Organizzazione (art. 9 cpv. 2 lett. d AP-LBCR)
2.1.4.6.1 Principio e scopo
In caso di fallimento di una banca di rilevanza sistemica devono essere creati i presupposti per una liquidazione ordinata. Secondo i principi dell’economia di mercato fondata su un ordinamento liberale, qualsiasi impresa deve poter fallire. Perciò contemporaneamente all’uscita dal mercato di una banca di rilevanza sistemica, deve essere assicurato il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica e si deve evitare l’intervento statale. Le autorità devono essere dotate di strumenti che consentano loro di evitare i danni causati all’economia da un’insolvenza non ordinata senza esporre i contribuenti al rischio di perdite. Occorre perciò una regolamentazione affidabile che ristabilisca la disciplina del mercato mediate la realistica possibilità dell’insolvenza e diminuisca nettamente il rischio di un comportamento sconsiderato (moral hazard), frutto dell’implicita garanzia statale a favore delle banche di rilevanza sistemica.
Di conseguenza, le banche di rilevanza sistemica sono sottoposte a particolari esigenze organizzative. Al fine del contenimento del danno deve essere assicurato il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio di insolvenza. Hanno rilevanza sistemica, in particolare, le operazioni di credito e di deposito svizzere nonché il traffico dei pagamenti. Il venir meno di queste funzioni indurrebbe ingenti costi per l’economia. La continuazione delle operazioni di credito che non possono essere sostituite entro un termine ragionevole deve assicurare innanzi tutto i finanziamenti correnti delle imprese svizzere e quindi il loro funzionamento. L’accesso agli investimenti nazionali deve essere garantito in qualsiasi momento e la necessaria infrastruttura del traffico dei pagamenti deve essere operativa. Si intende così, da un lato, mettere a disposizione dell’economia la indispensabili liquidità e, dall’altro, evitare reazioni a catena. In questo caso l’effetto congiunto delle misure organizzative e dei fondi propri ha un ruolo centrale: il piano di emergenza scatta al più tardi allorquando il capitale di prim’ordine raggiunge la soglia del 5 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio e scatta quindi la conversione dei prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili a basso trigger. In tal modo si garantisce che il piano d’emergenza possa essere attuato con una dotazione sufficiente di fondi propri.
2.1.4.6.2 Principio di sussidiarietà
La sussidiarietà significa innanzi tutto che le banche di rilevanza sistemica devono comprovare alla FINMA di possedere un’adeguata e sufficiente organizzazione in vista del mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio di insolvenza. Se tale obbligo non è adempiuto, la FINMA predispone a titolo sussidiario le misure del caso conformemente all’articolo 10 AP-LBCR. Il principio di proporzionalità è così rispettato.
Da questo punto di vista, le misure in questione hanno effetto preventivo. L’elemento reattivo delle esigenze organizzative consiste nel fatto che le medesime misure devono servire anche alla gestione della crisi, ed hanno quindi una doppia funzione. Il diritto in materia di risanamento e di liquidazione di banche, che è un importante elemento della