Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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concezione globale volta a limitare il rischio delle conseguenze dannose del fallimento di istituti di rilevanza sistemica, serve invece esclusivamente alla gestione della crisi.

In questa forma, il principio di sussidiarietà presuppone che l’intensità dell’ingerenza di un’esigenza particolare possa essere notevolmente attenuata stabilendo direttive funzionali e non di contenuto alla parte in causa: viene indicato l’obiettivo, ma non come arrivarci. Solo se l’obiettivo prefissato non viene raggiunto, la FINMA può predisporre misure organizzative. La procedura va impostata in modo da consentire uno scambio regolare tra la FINMA e la banca per assicurare la maggiore partecipazione possibile.

2.1.4.6.3 Criteri di prova

Gli elementi di prova sono costituiti dalle previsioni sull’efficacia delle misure. In applicazione della giurisprudenza del tribunale federale in casi in cui la prova non è possibile né ragionevole, non solo nella singola fattispecie ma per la natura stessa dei fatti e nella misura in cui esiste «Beweisnot» – necessità di prova – (cfr. ad es. DTF 128 III 271 E. 2b/aa pag. 275), la prova è fornita allorché la banca può dimostrare che secondo lo stato attuale delle conoscenze la misura porterà con grande probabilità i risultati auspicati.

2.1.4.6.4 Contenuto della prova

A livello di processi le banche devono comprovare di aver elaborato piani di emergenza volti ad assicurare in tempi brevi il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio di insolvenza.

A livello di contenuti, le banche devono dimostrare di avere creato, mediante provvedimenti organizzativi concreti, le condizioni per il mantenimento di tali funzioni in caso di rischio di insolvenza. Nell’ambito di un approccio funzionale entrano in linea di conto i seguenti criteri di prova:

Nel piano di emergenza, una banca di rilevanza sistemica può prevedere in diverse forme il trasferimento delle funzioni di rilevanza sistemica a un nuovo soggetto giuridico indipendente («banca ponte») dotato di sufficienti mezzi. La separazione e il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera possono suscitare il timore di svantaggi latenti presso i creditori esteri. A preoccupazioni di questo genere le banche di rilevanza sistemica possono rispondere prevedendo nelle loro pianificazioni che la banca ponte, come resto della banca, sia dotata di capitali adeguati. Tuttavia, poiché le disparità di trattamento non possono mai essere del tutto escluse, si dovrebbe aspirare al rispetto dei principi di fairness e di trasparenza e a una giusta partecipazione ai procedimenti dei creditori stranieri, obiettivi di cui si deve tenere conto nell’ambito della regolamentazione ma anche a livello di esecuzione. Si dovrebbe così arginare il pericolo di possibili misure protettive estere.

2.1.4.7 Rapporto tra esigenze in materia di fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi ed esigenze organizzative

Tra le quattro categorie di esigenze intercorrono molteplici relazioni. Si completano e si presuppongono reciprocamente. Se alcune esigenze organizzative devono essere attuate immediatamente per raggiungere l’obiettivo, per altre è sufficiente predisporre piani d’emergenza concretamente attuabili.

In situazioni di crisi, più capitale e liquidità creano un margine di manovra e permettono di guadagnare tempo per cercare una soluzione o per attuare soluzioni già pianificate. Per giunta tra le misure organizzative e le esigenze particolari in materia di fondi