Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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Devono inoltre essere disponibili riserve di capitale sufficientemente elevate per permettere con tutta probabilità il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica anche in caso di crisi, senza necessitare l’intervento statale. I fondi propri devono fornire un contributo importante cosicché, nel caso di una separazione delle funzioni di rilevanza sistemica, tanto il nuovo soggetto giuridico al quale sono trasferite le funzioni come le unità rimanenti nel resto della banca dispongano di una dotazione di capitale consistente e di un’adeguata capacità di sopravvivenza.
Infine, deve essere nell’interesse stesso delle banche limitare il loro grado di rilevanza sistemica e migliorare, in generale, la loro capacità di essere risanate o liquidate («resolvability») a livello internazionale. Ciò si ottiene mediante l’inasprimento progressivo delle esigenze in materia di fondi propri secondo il grado di rilevanza sistemica. D’altro canto, le banche di rilevanza sistemica che hanno scarsa «resolvability» devono detenere riserve di capitale più ingenti, in modo che si possa procedere a un risanamento o a una liquidazione ordinata.
Le esigenze particolari in materia di fondi propri si riferiscono, da un lato, agli attivi ponderati in funzione del rischio e dall’altro a una componente degli attivi non ponderati in funzione del rischio dalla quale dipendono anche le prescrizioni sui fondi propri circa il volume degli attivi in senso lato («leverage ratio»), che possono includere anche parte delle operazioni fuori bilancio. Sussidiariamente, il «leverage ratio» deve servire anche da rete di sicurezza per le esigenze secondo le posizioni ponderate in funzione del rischio. Allo stesso modo il valore del «leverage ratio» deve essere definito in modo che, di regola, allo stato attuale delle grandi banche, l’esigenza che ne risulta sia lievemente al di sotto delle esigenze ponderate in funzione del rischio.
La definizione dei fondi propri qui appresso si applica alle banche di rilevanza sistemica. Non ne derivano effetti diretti sui requisiti patrimoniali per le altre banche.
2.1.4.3.2 Struttura delle esigenze in materia di fondi propri
Per l’attuazione delle esigenze in materia di fondi propri delle banche di rilevanza sistemica, l’ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (ordinanza sui fondi propri, OFoP; RS 952.03) prevede un sistema che consta di tre componenti:
per il mantenimento delle condizioni di autorizzazione per le attività correnti deve essere soddisfatta almeno l’esigenza di base. Essa corrisponde agli standard internazionali minimi (attualmente Basilea III) che tutte le banche devono soddisfare in qualsiasi momento;
l’ammortizzatore relativo ai fondi propri consente alle banche di assorbire le perdite senza scendere al di sotto dell’esigenza di base e dover sospendere le attività correnti. Questo ammortizzatore deve essere costituito in periodi economici favorevoli ed essere quindi mantenuto. Nei periodi di difficoltà l’ammortizzatore può essere utilizzato per attenuare le perdite;
la componente progressiva provvede affinché le banche, con l’aumentare del grado di rilevanza sistemica, dispongano di una dotazione di capitale più consistente. Deve servire anche al finanziamento della realizzazione delle misure previste dal piano di emergenza. I mezzi supplementari sono inoltre destinati a mantenere il resto della banca. Il grado di rilevanza sistemica è misurato in base (i) al totale di bilancio delle banche e (ii) alle loro quote di mercato in relazione ai crediti nazionali e agli investimenti nazionali. Per ciascuno degli indicatori è calcolato un supplemento; dalla loro somma si evince il valore della componente progressiva.