Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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l’ammortizzatore relativo alla liquidità), all’afflusso di liquidità dalle facilitazioni esistenti nelle banche centrali, dall’afflusso di liquidità derivante dalla conversione dell’ammortizzatore come pure, a partire dall’ottavo giorno dall’afflusso di liquidità proveniente dalla facilitazioni di liquidità straordinaria della BNS (fino all’importo massimo convenuto).
L’ammortizzatore consiste in titoli liquidi, non gravati e liberamente disponibili che possono essere convertiti. Una parte dell’ammortizzatore deve essere composta da titoli di debito di prim’ordine di Stati o di banche centrali come pure da prestiti ipotecari svizzeri (ammortizzatore primario). Essa deve assicurare che una riserva minima proporzionale possa essere esposta a fluttuazioni minime e rappresenti quindi per la banca una fonte di liquidità relativamente stabile in situazioni eccezionalmente difficili. L’altra parte può comprendere anche altri titoli liquidi come prestiti di prima qualità e azioni (ammortizzatore secondario).
Lo scenario di stress comprende due ipotesi: da un lato la banca soffre di una massiccia perdita di fiducia; oppositori e creditori dubitano della sua solvibilità e liquidità. Dall’altro, i mercati finanziari sono sotto pressione e scarsamente liquidi. Tutto ciò provoca per la banca ingenti ritiri da parte dei titolari di depositi e l’impossibilità di rifinanziamento, neppure contro garanzie.
La FINMA concretizza lo scenario di stress disponendo valori minimi per i principali criteri che le banche di rilevanza sistemica devono applicare al calcolo dei flussi e deflussi di liquidità. La nuova regolamentazione della liquidità per le grandi banche del 31 marzo 2010 («Grundsätzen der durch die Grossbanken auf konsolidierter Stufe einzuhaltenden Liquiditätsvorschriften») ha fissato i principali criteri per la gestione delle situazioni di stress. Con l’entrata in vigore delle presenti esigenze di liquidità poste alle banche di rilevanza sistemica questi criteri sono recepiti nella decisione della FINMA.
Mediante decisione, la FINMA può inasprire o attenuare i criteri di stress. Nell’insieme, le esigenze svizzere in materia di liquidità per le banche di rilevanza sistemica devono essere calibrate più severamente rispetto agli standard minimi di Basilea per assicurare esplicitamente una maggiore capacità di assorbire gli shock di liquidità e i rischi sistemici che ne derivano.
I criteri che non sono prescritti dalla FINMA devono essere fissati dalla banca in funzione dello scenario di stress da riprodurre. Se la banca non tiene conto delle fonti materiali di deflussi di liquidità, o non ne tiene sufficientemente conto, la FINMA può prescrivere i deflussi da considerare per queste posizioni.
Dopo uno shock di liquidità, la carenza di liquidità può, provvisoriamente, non essere coperta. Questa possibilità di facilitazioni temporanee assicura che l’ammortizzatore prescritto possa effettivamente svolgere la sua funzione. Gli ammortizzatori devono essere costituiti e mantenuti nei periodi di normalità per potere essere impiegati nelle situazioni di crisi.
Allorché presenta una carenza di liquidità non coperta o prevede in ragioni di deflussi straordinari che in un prossimo futuro si possa manifestare una siffatta carenza , la banca è tenuta a notificarlo immediatamente alla FINMA e alla BNS, presentando inoltre alla FINMA, per autorizzazione, un piano di copertura. Nell’ambito della procedura di autorizzazione la FINMA consulta la BNS.