Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

propri è prevista una certa sostituibilità, dato che il miglioramento della resolvability può indurre sconti sui fondi propri (cfr. commento al n. 2.1.5).

Obiettivo principale è la componente progressiva relativa ai fondi propri e i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili emessi per il suo adempimento. Se la banca scende al di sotto di una determinata quota di fondi propri (si propone il 5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio) scatta la conversione. Si presenta così, in forma di capitale proprio supplementare acquisito, il principale presupposto per garantire il trasferimento in tempi brevi delle funzioni di rilevanza sistemica alla banca ponte o il loro mantenimento in altra maniera, ad esempio mediante liquidazione. La conversione dei prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili, emessi per l’appunto a questo fine, mette nuovo capitale a disposizione dell’intera banca, ossia della banca ponte e del resto della banca. I fondi così acquisiti hanno un doppio scopo. Servono, da una parte, al finanziamento delle funzioni di rilevanza sistemica trasferite alla banca ponte e dall’altra possono contribuire al risanamento del resto della banca. Il capitale proprio di prima qualità proveniente dalla conversione dei CoCos è assegnato a entrambe. In questo modo si persegue la più ampia parità di trattamento possibile nei confronti dei gruppi di creditori e si riduce il potenziale di ricorso. L’idea di base del capitale convertibile con un trigger basso è sostituire in buona parte l’aiuto statale necessario nella recente crisi per il risanamento delle banche di rilevanza sistemica.

Le esigenze complementari in materia di fondi propri fungono inoltre per le banche di rilevanza sistemica anche da complemento alle misure organizzative, che da sole non possono offrire la sicurezza assoluta in relazione al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica.

2.1.5 Applicazione alla singola banca (art. 10 AP-LBCR)

Una volta constata la rilevanza sistemica di una banca, la FINMA definisce mediante decisione ai sensi del capoverso 1 le esigenze particolari che tale banca deve adempiere. La BNS deve essere consultata. Le decisioni della FINMA sono impugnabili con il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 e 54 LFINMA).

Il capoverso 2 disciplina il caso della banca che vada oltre le esigenze organizzative minime per quanto riguarda il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (cfr. il n. 2.1.4.6), migliorando così complessivamente la propria resolvability internazionale. In questo caso la banca è ricompensata con sconti sulla componente progressiva. Finché le esigenze in materia di fondi propri della componente progressiva servono all’attuazione del piano d’emergenza gli sconti sui fondi propri sono esclusi. La FINMA stabilisce l’importo dello sconto fondandosi su una valutazione globale, secondo diversi criteri. Per l’adempimento dei singoli criteri non sono quindi definiti importi fissi dalla cui somma si possa evincere lo sconto totale. L’adempimento del singolo criterio risulta piuttosto in relazione agli altri criteri, come pure in base a una valutazione individuale.

Allorché si tratta delle misure minime da comprovare da parte di un istituto di rilevanza sistemica e, sussidiariamente, da ordinare da parte delle FINMA ai sensi dell’articolo 10a AP-LBCR e le misure in questione sono finalizzate al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera, non è concesso alcuno sconto. Lo sconto è invece preso in considerazione se le misure prese hanno per effetto un miglioramento della «resolvability» della banca nel suo insieme. Per raggiungere questo scopo la banca può prendere provvedimenti corrispondenti alle misure a disposizione della FINMA in virtù dell’articolo 10a AP-LBCR. Si può quindi immaginare tutta una serie di provvedimenti della banca, come ad esempio la riduzione delle dipendenze e