Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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dei rischi di contagio in seno al gruppo. Un mezzo potrebbe essere anche la creazione di maggiore trasparenza e un trasferimento dei costi più conforme al principio della causalità nel settore del finanziamento interno (funding). Si possono altresì prendere misure intese a ridurre il cosiddetto obbligo di assistenza di fatto in un gruppo come pure il rischio del sequestro di attivi da parte di autorità estere di vigilanza o di fallimento. Le misure ordinate da autorità di vigilanza estere possono essere prese in considerazione in funzione della portata e dello scopo, in particolare ai fini dei miglioramenti della «resolvability» generale nell’ambito del diritto internazionale in materia di risanamento e insolvenza tramite piani o strumenti di «bail-in» equivalenti.
2.1.6 Mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (art. 10a AP-LBCR)
Come ribadito a più riprese il senso e l’obiettivo dell’avamprogetto è che le banche di rilevanza sistemica possano mantenere le funzioni rilevanti per il sistema anche in caso di rischio di insolvenza. È quindi consequenziale che la FINMA – nel rispetto ovviamente del principio di sussidiarietà – sia messa in grado di ordinare le misure necessarie allorché una banca non comprova di poter garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio di insolvenza. La FINMA deve consultare la BNS prima di decidere le misure corrispondenti. Anche in questo caso la decisione della FINMA può essere impugnata con il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 e 54 LFINMA).
Il capoverso 2 concretizza le eventuali misure della FINMA tenendo conto dei principi dello stato di diritto e della certezza del diritto in termini di adeguata attuazione e prevedibilità. In questo senso la FINMA può in particolare ordinare che la banca intraprenda i preparativi per la costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente in seno al quale si possano mantenere le funzioni di rilevanza sistemica. Questa «banca ponte» o «banca transitoria» non è concepita a lungo termine. Serve piuttosto al trasferimento delle funzioni in essa riunite in una soluzione solida e durevole entro una determinata e chiara scadenza, per esempio 2 anni, o, qualora ciò non sia possibile, al momento della liquidazione ordinata. Di conseguenza, l’autorizzazione che la FINMA deve accordare a questo soggetto giuridico può perfettamente essere limitata nel tempo, conformemente al suo scopo.
Devono altresì essere garantite le infrastrutture di rilevanza sistemica e la prestazione di servizi ad esse collegate. A ciò provvede la FINMA, ordinando il trasferimento di questi settori in una società del gruppo a gestione centralizzata o a un’unità esterna separata. L’obiettivo è la solidità di tale unità in caso di crisi o di insolvenza, in ragione della sua indipendenza dal resto della società.
Il trasferimento delle funzioni di rilevanza sistemica deve essere preceduto da una separazione funzionale delle pertinenti relazioni in seno al gruppo. Perciò la FINMA può limitare in particolare le garanzie e i finanziamenti interni. Ha inoltre la possibilità di sistemare le strutture giuridiche e operative della banca per settore come pure di predisporre una congruenza geografica possibilmente ampia tra attivi e passivi, a condizione che sia a vantaggio della possibilità di trasferimento e di mantenimento separato delle funzioni di rilevanza sistemica. In particolare può disporre che i diritti di pegno e le garanzie reali siano costituiti in Svizzera e che l’attuazione dei contratti sia facilitata dall’elezione della Svizzera come foro competente e dalla scelta del diritto svizzero come diritto applicabile. Una corrispondente uniformazione dei contratti, in particolare di quelli di credito, accresce la trasferibilità delle funzioni di rilevanza sistemica a un nuovo soggetto giuridico.