Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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L’esigenza in materia di fondi propri complessiva ammonta al 19 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio, di cui almeno il 10 per cento deve essere in capitale di prima qualità e il 9 per cento al massimo può essere detenuto in CoCos. In franchi ciò si traduce, secondo le dimensioni attuali delle grandi banche, in 76 miliardi per istituto (di cui capitale di prim’ordine pari ad almeno 40 miliardi e CoCos per 36 mia. al massimo).

Il «leverage ratio» è calcolato conformemente alla definizione internazionale convenuta nell’ambito di Basilea III. Come per le esigenze ponderate in funzione del rischio, si fissano tre componenti. Il volume di queste componenti, in base agli attuali valori di bilancio, è determinato in modo che le esigenze che ne derivano in franchi si situino leggermente al di sotto delle esigenze ponderate in funzione del rischio descritte, anch’esse espresse in franchi.

2.1.4.4 Liquidità (art. 9 cpv. 2 lett. b AP-LBCR)

2.1.4.4.1 Principio e scopo

L’articolo 9 capoverso 2 lettera b AP-LBCR esige dalle banche di rilevanza sistemica che dispongano di liquidità sufficiente a far fronte ai loro obblighi di pagamento in situazioni eccezionalmente difficili.

Nell’aprile 2010 la FINMA ha convenuto con le due grandi banche un particolare regime di liquidità a livello consolidato, in vigore dal 30 giugno 2010, che sotto il profilo quantitativo accresce la capacità di assorbire un massiccio shock di liquidità e sotto quello qualitativo assicura un’adeguata gestione del rischio di liquidità. Per le banche di rilevanza sistemica, i principi di questo regime devono essere trasposti in un’ordinanza sulla liquidità che, in virtù dell’articolo 9 capoverso 3 AP-LBCR, deve essere emanata dal Consiglio federale. Le due grandi banche sono inoltre tenute a osservare a livello di singolo istituto le disposizioni sulla liquidità di cui agli articoli 16–20 OBCR17.

L’ordinanza di cui sopra prevederà per i singoli istituti requisiti qualitativi minimi come pure obblighi di resoconto. A livello dei singoli istituti restano in vigore le esigenze minime quantitative ai sensi degli articoli 16–20 OBCR fino a quando la FINMA non avrà emanato per i suddetti istituti esigenze basate su uno scenario conformemente al n. 2.1.4.4.2. Tali esigenze devono assicurare la capacità di resistenza a livello locale delle banche di rilevanza sistemica in situazioni di stress particolarmente difficili, tenuto conto della limitata trasferibilità degli attivi detenuti all’estero. Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 AP-LBCR, la BNS deve essere consultata nell’ambito di questa procedura.

2.1.4.4.2 Esigenze quantitative

Qui appresso è illustrato come sono concretizzate nell’ordinanza le esigenze in materia di liquidità.

A livello di gruppo le esigenze quantitative in materia di liquidità si basano sul computo della mancanza di liquidità che una banca di rilevanza sistemica presenterebbe in una situazione di difficoltà straordinaria (severo scenario di stress). La mancanza di liquidità deve essere coperta per almeno 30 giorni.

La mancanza di liquidità si calcola in base ai flussi e deflussi relativi alle posizioni di bilancio e fuori bilancio (a eccezione dai titoli che devono essere conteggiati con

17 RS 952.02