Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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2.1.7.3 Riserva negli accordi di retribuzione

La riserva che le banche di rilevanza sistemica devono integrare nei loro accordi di retribuzione è destinata all’esecuzione delle misure di cui al capoverso 2. Essa ha per effetto che le banche non possono opporre a queste misure gli accordi contrattuali relativi alle retribuzioni variabili stipulati precedentemente con i loro collaboratori.

2.2 Capo sesto: Capitale sociale supplementare

2.2.1 In generale

Il capitale di riserva e il capitale convertibile – disciplinati nel nuovo capo sesto della legge sulle banche concernente il «capitale sociale supplementare» – costituiscono nuovi strumenti a disposizione delle banche. Il capitale di riserva è conforme al capitale autorizzato ai sensi degli articoli 651 e seguenti CO, il capitale convertibile al capitale condizionale ai sensi dell’articolo 653 e seguenti CO. Entrambi questi strumenti si distinguono dal capitale autorizzato e dal capitale condizionale per un campo di impiego più ridotto con competenze di delega ampliate a favore del consiglio di amministrazione in modo che in caso di crisi si possa raccogliere nuovo capitale in maniera semplice e rapida.

Ricorrendo a strumenti di diritto privato si salvaguardano le funzioni del mercato. Così, per esempio, la quotazione dei prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili può fornire al mercato un apprezzamento corrente dell’istituto finanziario interessato, cosa assai utile per l’identificazione precoce delle crisi.

Gli articoli 11–13 AP-LBCR sulle disposizioni speciali per le banche concernono principalmente gli adeguamenti necessari rispetto agli strumenti di capitale del diritto in materia di società anonima. L’ammontare e il computo dei fondi propri continuano a essere determinati mediante l’OFoP del Consiglio federale e si ispirano alle disposizioni speciali per le banche di rilevanza sistemica del capo quinto della legge sulle banche. Con il capitale convertibile i creditori di prestiti convertibili partecipano a una perdita dell’impresa prima che rispondano i terzi e, in particolare, che lo Stato intervenga.

2.2.2 Disposizioni comuni (art. 11 AP-LBCR)

2.2.2.1 Campo di applicazione

Tutte le banche aventi forma giuridica di società anonima possono fare uso della possibilità di aumentare il capitale ai sensi del capoverso 1. Anche le banche che non hanno rilevanza sistemica migliorano la propria resistenza alle crisi avvalendosi del capitale di riserva e del capitale convertibile. Una necessità in tal senso dovrebbero tuttavia averla, in primo luogo se non addirittura esclusivamente, gli istituti di rilevanza sistemica.

Le banche devono adempiere le prescrizioni in materia di fondi propri anche a livello di gruppo e di conglomerato e sottostanno a una vigilanza consolidata (art. 4 LBCR, art. 6 OFoP, art. 11–14 OBCR). Conformemente a tali principi il capoverso 2 estende le possibilità di applicazione del capitale di riserva e del capitale convertibile alle società madri di un gruppo o di un conglomerato finanziario. Tali società possono utilizzare il capitale di riserva e il capitale convertibile anche se non sono banche ai sensi della legge sulle banche. Inoltre, in base alla relazione tra il capitale sociale supplementare e le prescrizioni in materia di fondi propri, non è escluso a priori che in casi eccezionali – nella misura in cui sia consentito dalle prescrizioni sui fondi propri –