Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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anche altre società di gruppo che non sono banche ma sono rilevanti per l’adempimento delle esigenze in materia di fondi propri a livello di gruppo possano ricorrere al capitale di riserva e al capitale convertibile.

2.2.2.2 Scopo di utilizzazione del capitale sociale supplementare

Secondo il concetto, le disposizioni relative al capitale autorizzato e al capitale condizionale si applicano per analogia al capitale convertibile e al capitale di riserva (art. 12 cpv. 6 AP-LBCR; art. 13 cpv. 6 AP-LBCR). Le nuove categorie di capitale non sostituiscono tuttavia quelle esistenti: le banche possono continuare a costituire capitale autorizzato e capitale condizionale anche se l’importanza di entrambi in seno alle banche è destinata probabilmente a diminuire. Il capitale di riserva e il capitale convertibile non devono offrire alle banche una nuova possibilità, più flessibile, di raccogliere capitale. Si tratta piuttosto di strumenti in stretta relazione con le esigenze relative ai fondi propri e alle norme in materia di vigilanza, ciò che esprime il capoverso 3.

La restrizione è di natura principalmente qualitativa; l’aumento di capitale deve infatti contribuire a migliorare la copertura con fondi propri. È escluso ad esempio l’aumento di capitale destinato a finanziare una fusione o il rilevamento di un’impresa. Una restrizione quantitativa è tutt’al più possibile quando i fondi propri si situano già ben al di sopra di valori che consentono di tenere ragionevolmente conto dei rischi.

2.2.2.3 Aspetti della legislazione in materia di vigilanza

Nonostante la loro relazione con la legislazione in materia di vigilanza il capitale di riserva e il capitale convertibile sono principalmente strumenti di diritto privato. Occorre garantire che il capitale di riserva e il capitale convertibile consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati concernenti la legislazione in materia di vigilanza. Lo Stato esercita la sua influenza mediante le prescrizioni sui fondi propri in cui stabilisce a quali condizioni e in che misura il capitale convertibile e il capitale di riserva vadano calcolati come capitale regolatore.

L’emissione di prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili riguarda spesso anche ordinamenti giuridici esteri e divise. Alle singole imprese bisogna dunque lasciare per quanto possibile una grande libertà a livello di contenuto e accordare la possibilità di strutturare i presti convertibili secondo le proprie esigenze. Contestualmente occorre tuttavia garantire il conseguimento degli obiettivi concernenti la legislazione in materia di vigilanza. A rigor di logica, come per le misure organizzative, è adottato un orientamento funzionale secondo cui lo Stato definisce obiettivi e requisiti minimi (ad es. per quanto concerne la costituzione in parti, lo scaglionamento nel tempo, lo scaglionamento secondo il meccanismo determinante) e le banche devono fornire la prova che il capitale convertibile emesso soddisfa queste esigenze.

2.2.3 Capitale di riserva (art. 12 AP-LBCR)

Il capitale di riserva non è finalizzato alla messa a disposizione di capitale in caso di risanamento di una banca di rilevanza sistemica. Deve piuttosto permettere a una banca di rilevanza sistemica ancora quotabile sul mercato finanziario di procedere rapidamente e semplicemente a un aumento di capitale dell’entità necessaria. Nella misura in cui il capitale di riserva è stato istituito per tempo dall’assemblea generale, il consiglio di amministrazione dispone di uno strumento flessibile per aumentare rapidamente il capitale della banca nell’eventualità di una significativa diminuzione di tale capitale o dell’insorgere della medesima.