Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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L’elenco non è esauriente, come dimostra l’uso dell’espressione «in particolare». Fondandosi su questa disposizione la FINMA può perciò prendere anche altre misure che non sono menzionate, purché siano orientate al campo di applicazione (art. 7 cpv. 2 AP-LBCR) e al principio di proporzionalità. In particolare, le esigenze non possono oltrepassare per severità quelle contenute nell’articolo 10a capoverso 2 AP-LBCR.

Dal punto di vista della protezione del sistema sono di particolare importanza le proposte di modifica del diritto in materia di insolvenza delle banche attualmente in discussione in Parlamento (progetto 10.049). In virtù dell’articolo 30 AP-LBCR la FINMA può pertanto disporre il mantenimento di singole prestazioni di servizio bancarie, consentendo così la base giuridica per la disposizione di esternalizzazione delle funzioni di rilevanza sistemica. Diversi aspetti problematici, come ad esempio i ricorsi dei creditori, che potrebbero mettere a repentaglio il trasferimento delle funzioni di rilevanza sistemica a una banca ponte, possono essere attenuati mediante adeguamento delle disposizioni della normativa sul fallimento delle banche.

2.1.7 Intervento nei sistemi di retribuzione (art. 10b AP-LBCR)

2.1.7.1 Obbligo di misure in caso di aiuto dello Stato

Qualora nonostante l’adempimento delle esigenze particolari previste dal diritto in materia di vigilanza sia accordato l’aiuto dello Stato a una banca di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ordina contestualmente – fintantoché è concesso il sostegno – misure concernenti il sistema di retribuzione dell’istituto in questione. La regolamentazione concerne esclusivamente aiuti dello Stato mediante mezzi federali. L’aiuto comprende contributi finanziari diretti della Confederazione, come ad esempio prestiti, un credito ponte, l’acquisto di obbligazioni o di azioni. Prevede altresì misure indirette in forma di garanzia o acquisto di attivi illiquidi.

Il finanziamento può altresì essere effettuato direttamente con risorse del bilancio della Confederazione oppure con risorse provenienti da istituti di diritto pubblico della Confederazione o da istituti retti da una legge speciale, come ad esempio la BNS.

Dalla formulazione si evince chiaramente che, all’atto della concessione dell’aiuto dello Stato, devono essere ordinate misure concernenti il sistema di retribuzione della pertinente banca di rilevanza sistemica. La disposizione non è potestativa. Le misure devono inoltre abbracciare l’intero periodo dell’aiuto statale.

2.1.7.2 Categorie di misure

Il capoverso 2 enumera in maniera non esaustiva due possibili misure del Consiglio federale. In particolare il Consiglio federale può vietare integralmente le componenti variabili dello stipendio finché la pertinente banca fa capo al sostegno dello Stato (lett. a). In questo senso esso potrebbe vincolare il pagamento di componenti variabili della retribuzione all’evoluzione sul lungo termine della situazione economica della banca. A titolo di ulteriore misura può anche ordinare l’adeguamento del sistema di retribuzione della banca di rilevanza sistemica (lett. b). Questa disposizione spiega che il volume delle risorse statali messe a disposizione e il pagamento delle retribuzioni sono vincolati: la banca di rilevanza sistemica non deve poter finanziare le retribuzioni con le risorse dello Stato. Queste disposizioni dovranno essere adottate nel quadro della convezione con la pertinente banca relativa all’aiuto dello Stato.