Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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2.2.3.1 Competenze dell’assemblea generale / Contenuto degli statuti

Conformemente al capoverso 1 la costituzione di capitale di riserva presuppone una decisione dell’assemblea generale e una modifica degli statuti. In questo modo, si autorizza il consiglio di amministrazione a procedere, sulla base del capitale di riserva, a un aumento di capitale e all’emissione di nuove azioni.

La legge non pone limiti all’importo e alla durata del capitale di riserva. Conformemente ai capoversi 2 e 3 l’assemblea generale può tuttavia prevedere limitazioni che devono essere iscritte negli statuti. È inoltre ammessa anche una limitazione successiva del capitale di riserva. De facto si tratta di una revoca dell’autorizzazione del consiglio di amministrazione da parte dell’assemblea generale.

Gli statuti devono quindi indicare l’importo dei conferimenti da effettuare, il tipo di azioni, compresi eventuali privilegi, il contenuto e il valore di vantaggi speciali, nonché un’eventuale limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominali. L’assemblea generale può delegare al consiglio di amministrazione la determinazione di questi aspetti dell’aumento di capitale. Tale delega deve essere inclusa negli statuti.

Per decidere di istituire capitale di riserva serve la maggioranza semplice. Conformemente al capoverso 6 l’articolo 704 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. Il capitale supplementare può essere utilizzato solo nell’ambito delle prescrizioni sui fondi propri (art. 11 cpv. 3 AP-LBCR). Viene pertanto a cadere la necessità e la giustificazione della tutela della minoranza dell’articolo 704 CO.

2.2.3.2 Aumento di capitale da parte del consiglio di amministrazione

Nell’ambito dell’autorizzazione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può procedere ai sensi del capoverso 4 a un aumento del capitale azionario. Essa adotta in merito le disposizioni necessarie. In particolare, rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione la determinazione del valore nominale dell’aumento, del numero e del valore nominale delle nuove azioni.

Nel quadro dell’autorizzazione da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione decide autonomamente se, quando e in che misura aumentare il capitale azionario. Nella sua operazione è vincolato allo scopo del capitale di riserva fissato nell’articolo 11 capoverso 3 AP-LBCR. Un aumento di capitale basato sul capitale di riserva è ammesso solo per rafforzare la dotazione di capitale proprio.

Se si è dovuto procedere a un aumento di capitale con lo strumento del capitale di riserva, occorre decidere se e come il capitale di riserva «autorizzato» debba ancora essere aumentato.

Contrariamente a quello del capitale autorizzato, il valore nominale del capitale di riserva rimane immutato nonostante l’aumento di capitale e non è quindi «esaurito»; per giunta il capoverso 6 esclude l’applicabilità dell’articolo 651a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni. Un’eventuale limitazione inerente all’importo ha pertanto la funzione di limitare le singole tappe dell’aumento. Anche questa differenza può essere spiegata con lo scopo del capitale di riserva. La necessità di una nuova decisione di autorizzazione da parte dell’assemblea generale sarebbe in contraddizione con lo scopo dell’ulteriore rapido aumento del capitale in caso di crisi.

2.2.3.3 Esclusione del diritto di opzione

Il capoverso 5 delega sin dal principio al consiglio di amministrazione la decisione sull’esclusione del diritto di opzione degli azionisti precedenti cosicché, in caso di