Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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In caso di crisi dell’impresa agli investitori in prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili sono trasferiti costi che altrimenti graverebbero su terzi, probabilmente anche sullo Stato. Mentre i finanziatori normalmente subiscono perdite solo in caso di fallimento o di risanamento, la pretesa dei creditori di prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili decade in caso di crisi ed è sostituita da certificati di partecipazione o ammortata.
Del resto i CoCos potrebbero essere impiegati anche nell’ambito dei programmi di retribuzione del management di banche di rilevanza sistemica rendendo in questo modo i decisori direttamente partecipi alle perdite dell’istituto.
Poiché il capitale convertibile persegue primariamente obiettivi inerenti alla legislazione in materia di vigilanza, è giustificato che le banche sottopongano preliminarmente per approvazione alla FINMA le condizioni di emissione di capitale sociale supplementare (cfr. cpv. 8).
2.2.4.2 Competenze dell’assemblea generale / Contenuto degli statuti
Il capitale convertibile comprende due strumenti di capitale: da un lato, qualora si verifichi un evento determinante definito al momento dell’emissione, gli strumenti si convertono in azioni o in buoni di partecipazione della società («CoCos»). Dall’altro possono essere ammortizzati ottenendo lo stesso effetto («write-off»). L’introduzione del capitale convertibile deve essere decisa dall’assemblea generale conformemente ai capoversi 1 e 3, che dà la facoltà al consiglio di amministrazione di emettere prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili in caso di crisi finanziaria dell’impresa.
Considerato che viene impiegato in caso di crisi, il capitale convertibile è ammissibile in linea di massima per un importo illimitato. Conformemente al capoverso 2 l’assemblea generale può tuttavia limitare questo importo, fermo restando che ai sensi del capoverso 3 tale limitazione sia iscritta negli statuti.
In caso di conversione delle azioni, spetta altresì all’assemblea generale fissare il tipo di azioni, inclusi eventuali privilegi, un’eventuale limitazione della trasferibilità delle azioni e le basi di calcolo per il prezzo di emissione. Negli statuti, conformemente al capoverso 3, l’assemblea generale può invece delegare la competenza di fissare questi aspetti anche al consiglio di amministrazione.
2.2.4.3 Competenze del consiglio di amministrazione
Entro i limiti dell’autorizzazione rilasciata dall’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può emettere conformemente al capoverso 4 prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili o strumenti di capitale analoghi. Rispetto al capitale condizionale disciplinato nel Codice delle obbligazioni, il capitale convertibile è caratterizzato da un sostanziale trasferimento di competenze dall’assemblea generale al consiglio di amministrazione, ulteriormente rafforzato dal fatto che ai sensi del capoverso 3 l’assemblea generale può delegargli in gran parte il potere decisionale che le rimane. Secondo il capoverso 4 è dunque prevalentemente compito del consiglio di amministrazione definire la forma concreta dei prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili. Se i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili sono tuttavia computati come fondi propri, devono essere adempiute le esigenze per quanto concerne la legislazione in materia di vigilanza.
Conformemente al capoverso 4 il consiglio di amministrazione deve definire se, quando e quanti prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili devono essere emessi e se e come suddividerli in parti. Per motivi tecnici legati al mercato, l’assunzione sarà