Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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scaglionata. Anche l’emissione di prestiti con durate differenziate risponde ai bisogni del mercato. Sempre ai sensi del capoverso 4 il consiglio di amministrazione deve stabilire anche l’evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti in base ai quali i prestiti si convertono in azioni. Il margine di manovra generalmente ampio del consiglio di amministrazione è limitato dal fatto che la conversione può essere fatta dipendere soltanto da un evento constatabile oggettivamente, ma non per esempio dalla volontà di un creditore (cfr. cpv. 1).

Nel caso dell’emissione di prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili, il consiglio di amministrazione deve determinare infine il rapporto di conversione, ossia la controprestazione che i creditori ricevono in caso di conversione.

Occorre infine stabilire per quale ammontare sono convertiti i prestiti emessi nel caso in cui si verifichi l’evento determinante. La legge lascia al consiglio di amministrazione anche questa decisione.

Secondo il capoverso 4 il consiglio di amministrazione deve infine fissare anche il prezzo di emissione o, in mancanza di una cifra concreta, le regole per definirlo. Se si esclude il diritto di opzione, occorre tenere conto del capoverso 5 secondo cui i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili devono essere emessi di regola a condizioni di mercato. In particolare, in caso di riassunzione del capitale convertibile, le condizioni possono tuttavia giustificare un disaggio dopo la conversione.

La FINMA esamina se il prestito condizionale obbligatoriamente convertibile o il programma di conversione del capitale è strutturato in modo tale da rispettare le prescrizioni sui fondi propri.

2.2.4.4 Esclusione del diritto preferenziale di sottoscrizione

Analogamente all’articolo 12 capoverso 5 AP-LBCR (capitale di riserva), l’articolo 13 capoverso 5 AP-LBCR prevede, nel caso del capitale convertibile, una delega generale al consiglio di amministrazione della decisione di esclusione del diritto preferenziale di sottoscrizione. Ciò serve a chiarire perché i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili sono emessi preventivamente e una delega generale al consiglio di amministrazione della decisione di revoca del diritto preferenziale di sottoscrizione non sarebbe vincolante. Nella prassi il diritto preferenziale di sottoscrizione non è comunque rilevante; la decisione di revoca è infatti per lo più delegata al consiglio di amministrazione.

Perché il consiglio di amministrazione revochi il diritto preferenziale di sottoscrizione occorre essere in presenza di un motivo importante, ossia quando la società ha un interesse oggettivo qualificato. Detto motivo è determinato dallo scopo del capitale convertibile che consiste nel favorire un incremento della fiducia in caso di andamento negativo. Nella norma, l’emissione di prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili non dovrebbe comportare alcuna diluizione del capitale azionario. Al minore rischio di svantaggiare gli azionisti si aggiunge un maggiore interesse della società di assumere tale capitale senza difficoltà. A causa del significato economico limitato delle componenti opzionali, i diritti preferenziali di sottoscrizione avrebbero un valore molto basso. Il dispendio per la distribuzione e il commercio di diritti preferenziali di sottoscrizione è dunque sproporzionato rispetto al bisogno di protezione, per lo più inesistente, da parte degli azionisti. Premesso ciò, la revoca del diritto preferenziale di sottoscrizione in caso di prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili sarà di norma giustificata, se non persino auspicata. Si rinuncia a un’abrogazione generale del diritto preferenziale di sottoscrizione per tener conto di strutture atipiche.