Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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2.3.3 Legge federale sull’imposta preventiva

Unitamente alle misure prese in materia di tasse di bollo (soppressione del diritto di emissione sul capitale di terzi), il progetto di modifica della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) è destinato, da una parte, all’eliminazione degli ostacoli fiscali al finanziamento del capitale di terzi e, d’altra parte, a rendere il mercato obbligazionario svizzero competitivo a livello internazionale.

Le misure fiscali proposte in materia di imposta preventiva mirano all’introduzione del principio della riscossione dell’imposta preventiva al tasso del 35 per cento mediante un agente pagatore con sede in Svizzera sul reddito delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario nel caso in cui l’avente diritto economico sia una persona fisica domiciliata in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. a) oppure nel caso in cui il pagamento sia effettuato a favore di un indirizzo in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni (art. 4 cpv. 1 lett. abis). Le modifiche proposte non comportano cambiamenti riguardo alla funzione di garanzia perseguita dall’imposta preventiva. Il progetto non assegna quindi alcun effetto liberatorio alla riscossione dell’imposta. Le misure fiscali proposte introducono d’altro canto una novità in merito alla procedura di riscossione dell’imposta, fondata finora sul principio del debitore («Schuldnerprinzip»). In effetti d’ora innanzi l’obbligo fiscale in materia di riscossione dell’imposta preventiva sui redditi da obbligazioni e titoli del mercato monetario non spetterà più al debitore della prestazione (emittente del prestito obbligazionario), bensì a un agente pagatore con sede in Svizzera. L’ordinamento giuridico svizzero conosce già il principio dell’agente pagatore, in quanto esso è definito e applicato in conformità all’articolo 6 dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (AfisR; RS 0641.926.81). Va inoltre osservato che l’apertura di negoziati con la Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna, decisa nel mese di ottobre del 2010 e tesa all’introduzione del principio dell’imposta liberatoria sui redditi da capitali, si fonda sul principio dell’agente pagatore.

Le modifiche alle disposizioni della LIP proposte si concentrano quindi sui quattro punti seguenti:

1. oggetto dell’imposta;

2. riscossione di un’imposta ridotta nei casi in cui l’avente diritto economico è una

persona fisica domiciliata in Svizzera oppure il pagamento è effettuato a un indirizzo in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni;

3. riscossione dell’imposta da parte di un agente pagatore con sede in Svizzera;

4. introduzione di disposizioni puntuali inerenti alla procedura di riscossione

dell’imposta.

Una disposizione transitoria disciplina inoltre il trattamento fiscale delle obbligazioni emesse prima dell’entrata in vigore della modifica della LIP da una società estera di un gruppo svizzero per la quale garantisce la società madre svizzera.