Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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2.3.3.1 Oggetto dell’imposta

La riscossione dell’imposta preventiva mira a garantire la dichiarazione regolare dei redditi che soggiacciono all’imposta ordinaria e a lottare contro la sottrazione e la frode fiscale (funzione di garanzia dell’imposta). L’articolo 4 capoverso 1 lettera a LIP sottomette attualmente all’imposta preventiva i soli redditi da obbligazioni svizzere. Il concetto di obbligazione è definito all’articolo 15 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211). Anche all’articolo 4 capoversi 3 e 5 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) troviamo una definizione del concetto di obbligazione e di titoli del mercato monetario.

L’oggetto dell’imposta viene esteso attraverso la modifica dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a ai redditi delle obbligazioni (e dei titoli del mercato monetario) svizzeri ed esteri se l’avente diritto economico è una persona fisica domiciliata in Svizzera.

L’obiettivo di tale modifica consiste innanzi tutto nel rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. È quindi necessario da un lato garantire che l’oggetto dell’imposta preventiva rientri nel campo d’applicazione della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), in particolare dell’articolo 20 capoverso 1 lettere a e b LIFD, che dichiara imponibili, tra i redditi da sostanza mobiliare, tutti gli interessi da obbligazioni nonché il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni prevalentemente a interesse unico. D’altro canto si tratta pure di ridurre la possibilità di trasferire, al fine di evitare l’imposta preventiva, depositi e averi situati in Svizzera e sui quali si versano i redditi da obbligazioni svizzere in Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni (cfr. n. 2.3.4.2). Per questa ragione le misure presentate propongono di imporre, attraverso l’introduzione dell’articolo 4 capoverso 1 lettera abis, i redditi delle obbligazioni (e dei titoli del mercato monetario) svizzeri se il pagamento è effettuato a favore di un indirizzo in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. L’emissione da parte di una società estera appartenente a un gruppo svizzero e garantita dalla società madre svizzera è parificata a un’emissione di obbligazioni svizzera. L’esclusione dell’imposizione dei redditi da obbligazioni emesse all’estero si spiega con il principio della sovranità territoriale, che limita fondamentalmente la sovranità fiscale svizzera. Nell’ambito delle obbligazioni emesse all’estero, non è dato un legame sufficiente con la Svizzera né da parte della fonte del reddito, né del destinatario di tale reddito all’estero. La limitazione ai redditi da fonti svizzere ha tuttavia come conseguenza il fatto che l’obiettivo inerente alla garanzia viene raggiunto solo parzialmente.

2.3.3.2 Riscossione di un’imposta ridotta

Riscossione di un’imposta ridotta nei casi in cui l’avente diritto economico è una persona fisica domiciliata in Svizzera oppure il pagamento è effettuato a un agente pagatore o a una persona in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Attualmente, i redditi svizzeri da obbligazioni e da titoli del mercato monetario sono sottomessi all’imposta preventiva prescindendo dalla persona del beneficiario (art. 14 cpv. 1 LIP). Il progetto propone di riscuotere un’imposta ridotta su tali redditi se l’avente diritto economico è una persona fisica domiciliata in Svizzera. Effettivamente, la funzione di garanzia dell’im1posta preventiva deve esplicare i suoi effetti proprio riguardo a queste persone. Il concetto di avente diritto economico comprende il destinatario economico e finale della prestazione, ovvero ogni persona alla quale è attribui-