Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
to il reddito imponibile. Tra gli aventi diritto economici rientra anche la persona che fruisce di un «diritto di godimento sui diritti patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile» ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettera a, come pure l’«avente diritto economico» usuale in diritto internazionale.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, l’obbligo di tenere la contabilità in buona e debita forma soddisfa già questa funzione di garanzia. Peraltro, gli investitori istituzionali sono esonerati dalle imposte sull’utile e sul capitale (art. 56 lett. e LIFD e art. 23 legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]), per cui in questi casi la funzione di garanzia perseguita dall’imposta preventiva può essere scartata.
Le persone fisiche domiciliate all’estero e le persone giuridiche con sede statutaria all’estero non sono fondamentalmente imponibili in Svizzera (tranne che in caso di esistenza di un legame economico). Conformemente alle regole di ripartizione applicabili in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni, l’imposizione degli interessi da pagare da parte di una società residente nell’altro Stato contraente spetta in linea di principio allo Stato di residenza del beneficiario (art. 11 cpv. 1 Modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [Modello OCSE]). Sussiste tuttavia un’eccezione nella misura in cui lo Stato della fonte degli interessi mantiene il diritto ad un’imposizione limitata che non può superare il 10 per cento dell’importo lordo se il beneficiario effettivo risiede nello Stato contraente (art. 11 cpv. 2 Modello OCSE). Anche l’Accordo sulla fiscalità del risparmio prevede in linea di massima una trattenuta alla fonte (o la possibilità di evitare la trattenuta mediante la procedura di dichiarazione volontaria) nel caso degli interessi pagati da agenti pagatori con sede in Svizzera a persone fisiche residenti nell’Unione europea. La trattenuta alla fonte supplisce così alla riscossione dell’imposta preventiva per questa categoria di persone. Ciò significa che in futuro anche gli interessi sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario provenienti da fonti svizzere dovranno sottostare alla fiscalità del risparmio concordata con l’UE. Il nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera a LIP limita quindi il campo di applicazione e la riscossione dell’imposta alle persone fisiche domiciliate in Svizzera. L’imposta viene rimborsata se le entrate sono state indicate in modo corretto nella dichiarazione fiscale.
Le modifiche proposte mirano inoltre a prevenire le misure che potrebbero essere prese al fine di eludere l’imposta. Ora, tale obiettivo potrebbe essere annullato in particolare mediante l’utilizzazione di un veicolo offshore tra l’agente pagatore svizzero e la persona fisica domiciliata in Svizzera oppure di un agente pagatore con sede in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. In effetti, in mancanza di una convenzione, non è possibile sollecitare alcuna assistenza amministrativa al fine di ottenere informazioni sull’eventuale avente diritto economico. Allo scopo di prevenire simili situazioni, si propone di introdurre l’articolo 4 capoverso 1 lettera abis. In questo modo, quando il reddito è attribuito a un indirizzo (ad. es. di una banca, una persona fisica o giuridica) in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, l’obbligo di pagare l’imposta compete ulteriormente all’agente pagatore con sede in Svizzera. L’introduzione di un nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera abismira quindi a lottare contro le misure che potrebbero essere attuate al fine di eludere l’imposta. In questi casi l’imposizione è definitiva; il rimborso è escluso. Se il pagamento avviene a favore di un indirizzo situato in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni e l’avente diritto economico è