Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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scuotere l’imposta preventiva anche se il reddito è attribuito a un agente pagatore o a una persona fisica o giuridica in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Questa misura mira in tal modo a contrastare i casi in cui una persona fisica domiciliata in Svizzera utilizzi un veicolo offshore. È inoltre necessario ricordare che permane il limite rappresentato dal divieto dell’abuso di diritto (sottrazione d’imposta). L’autorità fiscale è quindi autorizzata a prescindere dalla forma scelta dal contribuente e può considerare l’operazione in causa dal punto di vista della realtà economica. L’articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis, l’articolo 9 capoverso 1bise l’articolo 10 capoverso 1bisintroducono così il principio della riscossione dell’imposta da parte di un agente pagatore con sede in Svizzera.

2.3.3.4 Introduzione di disposizioni puntuali inerenti alla procedura di riscossione dell’imposta

Le altre modifiche proposte riguardano la nascita (art. 12 cpv. 1quater) e la scadenza del credito fiscale (art. 16 cpv. 1 lett. abis). Il passaggio della riscossione dell’imposta dal debitore della prestazione all’agente pagatore comporta pure alcuni cambiamenti a questo titolo che necessitano di essere disciplinati. Una parte dell’onere amministrativo sarà trasferita all’agente pagatore, al quale spetterà l’obbligazione fiscale (riscossione e trasferimento dell’onere fiscale). Le disposizioni previste nel quadro della procedura di riscossione fissano, conformemente all’articolo 12 capoverso 1quater, la nascita del credito fiscale al momento della girata, del rimborso o dell’accredito dei redditi. Questa disposizione mira a regolare la questione specifica inerente alla nascita del credito fiscale per le obbligazioni prevalentemente a interesse unico. L’obiettivo è dunque di rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta assicurando l’imposizione in materia di imposta sul reddito risultante dall’alienazione o dal rimborso dell’obbligazione secondo il principio dell’imposizione della differenza (differenza tra il montante dell’acquisizione e quello della vendita o del rimborso). La soluzione preconizzata in materia di scadenza del credito fiscale cerca di semplificare la procedura per l’agente pagatore, che dovrà pagare l’imposta preventiva entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre commerciale per i redditi maturati nel corso dello stesso (art. 16, cpv. 1, lett. abis). Il principio è identico a quello attualmente in vigore per gli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti (art. 16 lett. a).

Attualmente, l’aliquota dell’imposta preventiva ammonta al 35 per cento per i redditi da capitali mobili (art. 13 lett. a). Le modifiche proposte non apportano cambiamenti e l’aliquota d’imposta del 35 per cento sui redditi da obbligazioni rimane applicabile. Tuttavia, al fine di evitare una eccessiva imposizione dei redditi da obbligazioni estere pagati a persone fisiche svizzere, si propone un accomodamento mediante l’introduzione del nuovo articolo 13 capoverso 1 lettera abis, che permette all’agente pagatore, in presenza di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, di dedurre l’imposta effettivamente riscossa ma riservata (aliquota residuale) allo Stato estero. In questo modo l’aliquota d’imposta del 35 per cento rimane costante.

2.3.3.5 Disposizione transitoria

L’articolo 70c reca una disposizione transitoria. Essa limita l’equiparazione sancita dal secondo periodo dell’articolo 4 capoverso 1 lettera abistra l’emissione da parte di una società estera di gruppo per conto della quale la società madre svizzera si rende garante, e l’emissione di obbligazioni che sono emesse, prorogate o aumentate in Svizzera solo dopo l’entrata in vigore della modifica della LIP.