Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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una persona fisica svizzera, l’imposizione avviene in conformità dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a.
2.3.3.3 Riscossione dell’imposta tramite un agente pagatore con sede in Svizzera
L’attuale LIP attribuisce l’obbligazione fiscale al debitore della prestazione imponibile (art. 10 cpv. 1). Con le modifiche proposte, l’obbligazione fiscale spetterà d’ora in poi all’agente pagatore per quanto riguarda i redditi da obbligazioni e i titoli del mercato monetario. La regola generale prevista all’articolo 10 capoverso 1 LIP viene mantenuta, ma viene pure introdotto il nuovo articolo 10 capoverso 1bis, che attribuisce l’obbligazione fiscale all’agente pagatore. La soluzione proposta si giustifica con il fatto che l’agente pagatore deve essere in grado di identificare il destinatario dei redditi per poter determinare se l’imposta debba essere riscossa su un reddito da obbligazioni (se si tratta di una persona fisica domiciliata in Svizzera, di un agente pagatore o di una persona in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni). Se l’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione la situazione è diversa, poiché l’imposta preventiva viene detratta dalla prestazione imponibile prescindendo dall’identità del beneficiario (art. 14 LIP).
Siccome la riscossione dell’imposta preventiva e la funzione di garanzia in materia di redditi da obbligazioni e da titoli del mercato monetario saranno garantiti in futuro da un agente pagatore, occorre definire nella legge tale concetto, che l’attuale LIP non conosce. Il progetto propone quindi di introdurre il nuovo articolo 9 capoverso 1bische definisce la nozione di agente pagatore. La definizione proposta s’ispira al concetto di agente pagatore previsto all’articolo 4 della Direttiva europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Con il termine di agente pagatore si intendono soprattutto le banche. Possono pure essere considerati agenti pagatori i commercianti di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 (LBVM; RS 954.1). La definizione di agente pagatore considera l’operatore economico che paga interessi a beneficio dell’avente diritto economico, ma pure il debitore della prestazione imponibile o l’operatore incaricato del pagamento degli interessi dal debitore o dall’avente diritto economico. La definizione proposta permette così di rimediare alla situazione in cui il debitore della prestazione interviene senza il tramite di un agente pagatore in caso di pagamento di interessi effettuato direttamente all’avente diritto economico. Con il termine di operatore economico si intendono le persone giuridiche, gli enti pubblici e i loro stabilimenti, gli investimenti collettivi di capitale, le società di persone nonché gli stabilimenti d’impresa di società estere. Anche le persone fisiche nell’ambito della loro attività professionale (attività commerciale o esercitata a titolo indipendente) esercitata regolarmente o solo occasionalmente possono essere considerate come operatori economici e rientrare nella categoria dell’agente pagatore. Queste categorie fanno già parte della nozione di agente pagatore prevista nel quadro dell’applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio (art. 6 AfisR e n. 8 delle Istruzioni del 29 febbraio 2008 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti la fiscalità del risparmio dell’Unione europea). Per contro, le persone fisiche che agiscono nell’ambito della loro sfera privata su base non commerciale non entrano in considerazione.
Peraltro, l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e abisimpone all’agente pagatore l’obbligo di determinare se esiste un reddito da obbligazioni e se occorre riscuotere l’imposta. Al fine di evitare le misure che mirano a eludere l’imposta, l’agente pagatore dovrà ri-