Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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2.4 Entrata in vigore
L’entrata in vigore della legge è prevista al più presto nel 2012.
Nelle pertinenti ordinanze verrà garantita, dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2019, un’articolazione sincrona alle nuove esigenze legali conformemente alle direttive di Basilea III mediante disposizioni transitorie nel settore delle norme sui fondi propri. In questo contesto sarà pure necessario tenere conto delle ripercussioni derivanti da una definizione più rigida dei fondi propri computabili attraverso l’implementazione di Basilea III.
Qualora per motivi di ordine giuridico o legati alle tecniche di mercato dovessero verificarsi ritardi nell’introduzione del capitale convertibile e del mercato del capitale convertibile, la FINMA potrà prorogare il termine di introduzione del capitale convertibile computabile. Se del caso va prevista mediante ordinanza la sostituzione del capitale convertibile computabile con capitale che, riguardo alla capacità di sopportazione delle perdite, sia ad esso parificabile o superiore.
Le disposizioni riguardanti il leverage ratio e la liquidità saranno implementate per il tramite di un adeguato termine transitorio da inserire nella relativa ordinanza, in corrispondenza con la regolamentazione già applicabile a livello individuale a entrambe le grandi banche.
Anche a livello di disposizioni sulla ripartizione dei rischi è previsto un termine transitorio adeguato, in modo che gli istituti interessati dispongano di un lasso di tempo sufficiente per conformare di conseguenza loro reciproche posizioni e attuare un decentramento dei rischi.
Per quanto riguarda le disposizioni relative all’organizzazione, un termine transitorio corto dovrebbe essere ritenuto congruo.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie su Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche normative riducono il rischio finanziario per gli enti pubblici, soprattutto per la Confederazione. La stabilità degli istituti finanziari di rilevanza sistemica è rafforzata, diminuisce la probabilità di un intervento statale legato a uscite elevate. La maggiore stabilità comporta anche un minor margine di fluttuazione del gettito fiscale dal settore finanziario, contribuendo in questo modo a fornire certezza nella pianificazione della politica finanziaria. Oltre all’utilità del progetto per i bilanci pubblici si devono considerare i costi. Essi riguardano innanzitutto le entrate. Si possono suddividere in costi derivanti dalle misure fiscali (ripercussioni dirette) e in costi derivanti dalle misure normative (ripercussioni indirette).
3.1.1 Misure fiscali
Il pacchetto di misure fiscali proposto è legato alle seguenti ripercussioni finanziarie dirette:
con la soppressione della tassa di emissione sul capitale di terzi la Confederazione subirà minori entrate per 190 milioni di franchi netti all’anno. A causa del freno all’indebitamento queste minori entrate strutturali dovranno essere compensate mediante corrispondenti riduzioni di uscite o altri aumenti di imposte. I Cantoni e i Comuni ne approfittano in quanto le loro uscite diminui-