Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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3. Legge federale sugli stranieri (LStr) e legge sull’asilo (LAsi)

3.1 Inammissibilità della revoca di permessi (art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 AP-LStr)

Secondo BL, se la competenza per l’espulsione resta presso i tribunali penali, vi è il rischio che vengano considerate soltanto le componenti di diritto penale, mentre le autorità in materia di migrazione non potrebbero più apportare il loro punto di vista di polizia degli stranieri. È importante che le autorità in materia di stranieri possano, all’occorrenza, apportare miglioramenti.

Secondo LU, una normativa secondo cui l’autorità cantonale in materia di migrazione non può più espellere una persona in virtù del diritto in materia di stranieri se il giudice ha rinunciato all’espulsione in relazione ai medesimi reati equivale a privilegiare manifestamente gli autori nei confronti di altri stranieri che, in base al diritto in materia di stranieri, sarebbero espulsi per altri fatti, eventualmente meno gravi.

A parere di Christian Meier il tenore proposto è troppo assoluto. In caso di condanne multiple, le autorità in materia di stranieri, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, devono poter continuare a revocare i permessi anche se i singoli giudici, nella rispettiva sentenza, hanno rinunciato all’espulsione. Il tenore proposto è problematico, in quanto non permette una revoca del permesso in virtù del diritto in materia di stranieri nemmeno nel caso di una persona assolta per incapacità. Questo perché un giudice penale si è già pronunciato. Lo stesso vale se il giudice ha rinunciato all’espulsione nonostante la condanna a una pena. La normativa prevista è inoltre contraria alla direttiva 64/221 CEE260 del 25 febbraio 1964.

SSDP è favorevole agli adeguamenti del diritto in materia di stranieri, che consente di evitare doppioni tra le misure di respingimento previste dal diritto in materia di stranieri e quelle contemplate dal diritto penale.

Alcuni partcipanti chiedono che in questi casi le autorità in materia di migrazione possano continuare a emanare un ammonimento conformemente all’articolo 96 capoverso 2 LStr261. Secondo ZG, la prassi conferma che l’espulsione può influire positivamente sullo sviluppo di persone che hanno commesso reati.

Per motivi di chiarezza ZH propone di riformulare come segue gli articoli 62 capoverso 2 e 63 capoverso 3 AP-LStr: « È inammissibile revocare un permesso unicamente per reati di cui all’articolo 66a capoverso 1 CP sui quali un giudice penale si è già pronunciato rinunciando a una misura d’espulsione».

Secondo BL, l’adeguamento non è necessario se, come auspicato, le autorità in materia di migrazione restano competenti per l’espulsione dal territorio svizzero inasprendo la loro prassi nei confronti degli autori di reati.

3.2 Celerità nel trattamento delle domande d’asilo (art. 37 cpv. 4 e 109 cpv. 5 AP-

LAsi)

Secondo SG la decisione in merito alla domanda d’asilo deve essere già presa al momento della conclusione del procedimento penale, perché altrimenti prima di eseguire l’espulsione dal territorio svizzero occorrerebbe ancora terminare la procedura d’asilo. Gli articoli 37 capoverso 4 e 109 capoverso 5 AP-LAsi vanno pertanto integrati imponendo all’Ufficio federale della migrazione di trattare celermente una domanda d’asilo se nell’atto d’accusa il pubblico ministero ha proposto un reato previsto nel catalogo (art. 66a AP-CP) per cui è comminata una pena superiore a sei mesi.

260 La direttiva prevede sostanzialmente che aventi diritto siano respinti o allontanati dalla Svizzera se a causa di gravi disturbi psicomentali [...] costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. 261 ZG, Christian Meier.