Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine
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casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LStup, che prevedono un modo di procedere sistematico e organizzato, con obiettivi finanziari e atto a danneggiare la salute di molte persone233. Amnesty critica la ripresa dell’articolo 115 LStr nel catalogo dei reati (lett. j), che di fatto abroga il cosiddetto disciplinamento dei casi di rigore (violazione del principio della proporzionalità). È inaccettabile che la frode nell’ambito dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali (lett. k) comporti conseguenze più pesanti rispetto ad altre forme di frode234. Amnesty respinge l’espulsione obbligatoria in presenza di tale fattispecie (mancanza di proporzionalità). Inoltre, si deplora che il catalogo dei reati non preveda alcun reato patrimoniale grave (potenziale lesivo)235. LU chiede di riprendere l’articolo 285 CP (Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari). L’elenco di tutte le fattispecie è poco praticabile; è più sensata una clausola residuale236. Secondo UNIGE l’elenco è lacunoso e comporta il rischio di una palese disparità di trattamento.
2. Termine di partenza e divieto d’entrata (art. 73b AP-CP)
Alcuni partecipanti sono dell’opinione che la normativa corrisponda al mandato costituzionale secondo l’articolo 121 capoversi 3–6 Cost. La recidiva ai sensi dell’articolo 73b capoverso 3 AP-CP deve rientrare nel periodo dell’espulsione237.
Altri invece criticano la durata dell’espulsione dal territorio svizzero238.
3. Esecuzione (art. 73c AP-CP)
Le autorità in materia di migrazione devono essere competenti per l’esecuzione secondo il
capoverso 1239.
Secondo GDS, una verifica del singolo caso, conformemente alla CEDU, nell’ambito
dell’esecuzione dell’espulsione appare esclusa in base al capoverso 2.
L’UNHCR teme che il capoverso 3 possa compromettere la necessaria verifica del singolo caso. In determinati casi l’automatismo rischia fortemente di violare il divieto di respingimento.
I termini di 30 giorni di cui al capoverso 4 sono ritenuti troppo brevi240. Secondo AG questi termini di trattamento vanno respinti o perlomeno relativizzati («di norma») per entrambe le procedure. Inoltre, l’esclusione di un ricorso al Tribunale federale è inaccettabile alla luce della portata dell’espulsione dal territorio svizzero241.
Amnesty critica inoltre l’impossibilità di esaminare altri ostacoli all’esecuzione oltre al divieto di respingimento. Non sono nemmeno previste un’interruzione o una successiva revoca dell’espulsione dal territorio svizzero, e lo statuto di soggiorno non è disciplinato. L’UNHCR indica che secondo la giurisprudenza della Corte EDU occorre garantire che i rimedi giuridici contro decisioni di espulsione per cui non può essere esclusa una violazione della CEDU abbiano automaticamene effetto sospensivo. Il MPC osserva infine che l’articolo 74 capoverso 1 LOAP deve essere adeguato, poiché la versione vigente non prevede la misura dell’espulsione dal territorio svizzero.
233 CP, fpv, analogamente Amnesty (rinvio a possibili casi di poco conto di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup). 234 ZH, UCS. 235 AR, GL, ZH, PBD (reati economici), SSDP, ASM. 236 ZH, SSDP. 237 UDC, USAM. 238 Cfr. sopra, cap. IV n. 1.3 (variante 1). 239 ZH, CAIS, KSS. 240 AG, BS. 241 PES, SKF.