Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine
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possa essere inflitta nella procedura del decreto d’accusa250. Il fatto di porre in relazione la (volutamente) limitata possibilità sanzionatoria del pubblico ministero nella procedura del decreto d’accusa con la competenza a infliggere espulsioni per la durata di 5-10 anni è sproporzionato ed esula, sul piano dello Stato di diritto, dal quadro ammissibile di una sanzione irrogata in tale procedura251. Secondo AG, in caso di pene pecuniarie inferiori a 180 aliquote giornaliere o di pene detentive inferiori a sei mesi, la procedura del decreto d’accusa non consente di effettuare l’esaustiva ponderazione degli interessi necessaria in caso di espulsione. ZH propone inoltre di vagliare approfonditamente se un’espulsione possa essere inflitta anche nella procedura del decreto d’accusa se l’interessato non ha il diritto di soggiornare in Svizzera (p. es. turisti del crimine). LU ritiene che la durata (minima e massima)
dell’espulsione irrogabile va limitata (analogamente alla comminatoria penale) se tale misura può essere disposta nella procedura del decreto d’accusa nei casi meno gravi (variante 2).
Vari partecipanti respingono invece l’esclusione della possibilità di infliggere l’espulsione nella procedura del decreto d’accusa252, evidenziando i considerevoli costi supplementari di un procedimento ordinario253. Vi sono casi in cui la situazione è chiara anche per quanto concerne l’espulsione e l’interessato non vi si oppone (p. es. turisti del crimine)254. A parere di SG, il pubblico ministero è in grado di effettuare la necessaria ponderazione degli interessi, in quanto anche una procedura del decreto d’accusa può contenere indagini estese e approfondite atte a costituire una base solida per la decisione di espulsione. L’esclusione limita fortemente la competenza del pubblico ministero255. TI reputa che la procedura del decreto d’accusa sia più favorevole soprattutto per le persone che si trovano in carcere preventivo o in esecuzione anticipata della pena (sentenza celere). Il fatto che l’imputato possa impugnare il decreto d’accusa garantisce una tutela giurisdizionale sufficiente256. Infine, BL sostiene che, nei confronti degli Svizzeri, l’esclusione del decreto d’accusa nel caso di stranieri non è conciliabile con il principio dell’uguaglianza giuridica sancito dalla Costituzione.
2. Diritto penale minorile (DPMin)
Numerosi partecipanti approvano la proposta, contenuta nella variante 1, di rinunciare a riprendere nel diritto penale minorile l’espulsione dal territorio svizzero257.
Sarebbe problematico258 o addirittura inaccettabile259 se la variante 2 dovesse prevedere l’espulsione per autori minorenni.
Secondo SSDPM, se la normativa dell’articolo 73a–d AP-CP (variante 2) fosse applicabile nel diritto penale minorile, occorrerebbe modificare l’articolo 1 capoveso 2 lettera d DPMin. Conformemente a tale disposizione, nella procedura penale minorile sono applicabili per analogia soltanto gli articoli 69–73 CP. In caso di rinuncia all’espulsione nel diritto penale minorile (variante 1) occorre integrare l’articolo 1 capoverso 2 lettera n DPMin, rendendo inapplicabili gli articoli 369 capoverso 5bis AP-CP e 371 capoverso 4bis AP-CP.
250 SSDP. 251 MPC; analogamente CAIS. 252 AI, BL, GE, OW, SG, SH, TI, ZG, KSS. 253 BS, GE, OW, SG, SH; analogamente BS. 254 SG, ZG, 255 KSS. 256 GE, OW, TI. 257 FR, LU, SH, ZH, PS, UDC, Caritas, GDS, CAIS, KSS, NKS, Secondas, FSPI, SSDPM, TS, Unia. 258 BE, LU. 259 Amnesty.