Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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un’operazione parziale nell’ambito della procedura di comunicazione99. Alle persone residenti all’estero le decisioni devono in linea di massima essere trasmesse per via diplomatica o consolare100; l’invio diretto per posta è lecito soltanto per mere comunicazioni senza effetto giuridico101. L’esortazione scritta a comunicare un recapito (art. 11b PA)102, non è più considerata una comunicazione informale e – fatte salve disposizioni particolari del diritto internazionale o di una legge speciale – va pertanto trasmessa per via diplomatica o consolare 103; tali esortazioni devono rendere gli interessati esplicitamente attenti alle conseguenze dell’inosservanza. Se, nonostante l’esortazione, il destinatario non comunica un recapito in Svizzera, l’autorità può notificare la decisione mediante la pubblicazione in un foglio ufficiale104. Non è tuttavia chiaro se nei casi in cui non è possibile una notificazione per posta occorra valutare se, prima di procedere alla pubblicazione in un foglio ufficiale, la decisione non possa essere trasmessa per via diplomatica o consolare105.
Nel diritto federale e in particolare nei trattati internazionali sono sempre più numerose le disposizioni che consentono la notificazione diretta di atti amministrativi106 per via postale107. Inoltre il diritto svizzero sull’assistenza giudiziaria ammette (unilateralmente) la notificazione diretta per via postale dall’estero in determinati settori108.
99UHLMANN/SCHWANK (nota 98), n. marg. 9.
100Cfr., tra tante, la sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2009 (2C_182/2009),
consid. 3: «Una notificazione ufficiale [della sentenza] da parte del Tribunale federale al suo indirizzo estero sarebbe contraria al diritto internazionale. La sentenza va pertanto notificata al ricorrente mediante pubblicazione nel Foglio federale» (traduzione).
101VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissen-
berger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 11b
n. marg. 6. Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale della assicurazioni del
18 luglio 2006 (K 18/04), consid. 1.2.
102Una legge speciale può derogare a tale regola. L’art. 12 cpv. 3 della legge del
26 giugno 1998 sull’asilo (LASI; RS 142.31), ad esempio, stabilisce che chi presenta una domanda d’asilo dall’estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.
103Così la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 18 luglio 2006 (K 18/04),
consid. 3: «Poiché le conseguenze giuridiche della mancata notificazione o della notificazione mediante pubblicazione previste dall’art. 29 cpv. 4 OG subentrano soltanto dopo l’esortazione, l’esortazione a comunicare un recapito ha conseguenze giuridiche e non costituisce pertanto una mera comunicazione informativa. Pertanto tale esortazione non poteva essere comunicata al ricorrente mediante invio postale in Francia» (traduzione). Cfr. anche MARANTELLI-SONANINI/HUBER (nota 101), n. marg. 12.
104RES NYFFENEGGER, in: Auer/Müller/Schindler (a c. di), Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, art. 11b n. marg. 4; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler (a c. di), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, art. 36 n. marg. 7.
105UHLMANN/SCHWANK (nota 98), n. marg. 19.
106Dalla questione del tipo di notificazione va distinta la questione della lingua in cui i
documenti devono essere notificati (lingua originale del mittente o traduzione nella lingua [ufficiale] del destinatario).
107Nell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare la doppia imposizione con la
Francia la notificazione diretta per via postale è ad esempio prevista per i crediti fiscali; cfr. FF 2009 1323, pag. 1334.
108Cfr. l’art. 68 AIMP e l’art. 30 OAIMP, nonché l’art. 53 della Convenzione di applicazio-
ne di Schengen (CAS, RS 0.362.31). Cfr. inoltre l’art. 23 della legge federale del
21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario
(RS 351.20): «Gli atti di procedura e le decisioni giudiziarie dei Tribunali internazionali possono essere notificati direttamente per via postale al destinatario in Svizzera».