Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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Non da ultimo, l’acquisto di medicamenti da parte dei pazienti attraverso canali illegali implica per lo Stato un mancato incasso di introiti fiscali e per l’Istituto la perdita di commissioni sulle vendite.
3.4.1 Industria dei prodotti farmaceutici e medicali
Per i fabbricanti di medicamenti e dispositivi medici, gli agenti terapeutici contraffatti rappresentano da un lato una perdita di proventi per il settore, a volte per cifre dell’entità di milioni e, dall’altro, anche una perdita di immagine e di fiducia dovuta al fatto che i pazienti assumono dei preparati contraffatti nella convinzione che si tratti di prodotti originali e che poi invece si rivelano inefficaci o addirittura producono degli effetti indesiderati. Nel contempo vi è un continuo incremento dell’impegno finanziario per i fabbricanti e quindi dei costi per la produzione di medicamenti e confezioni a prova di contraffazione. La messa in atto della Convenzione, e in particolare le maggiori possibilità di persecuzione penale dei contraffattori che ne derivano e il migliore scambio d’informazioni tra le aziende interessate e le autorità, va dunque a vantaggio anche dell’industria farmaceutica nella sua lotta contro la contraffazione di agenti terapeutici.
3.4.2 Commercio e fruitori professionali
L’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa non lascia intravedere alcuna ripercussione negativa sul commercio legale e sull’uso professionale, né si prevede che l’assoggettamento delle attività di intermediari e agenti all‘autorizzazione di commercio all’ingrosso86 avrà effetti degni di nota sul commercio legale di medicamenti. In Svizzera i canali distributivi sono snelli, ben strutturati e quindi gli intermediari non vi svolgono alcun ruolo cruciale.
3.4.3 Pazienti e consumatori
L’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa offre alle autorità esecutive strumenti migliori di indagine in casi sospetti, oltre che un inasprimento delle disposizioni penali. Pertanto, i (potenziali) autori di reati possono essere più precocemente individuati o perfino scoraggiati, con il risultato di una riduzione degli agenti terapeutici contraffatti in circolazione. Il dibattito connesso con la ratifica della Convenzione sta anche sensibilizzando l’opinione dei consumatori sulla problematica degli agenti terapeutici contraffatti. Dall’attuazione della presente Convenzione i pazienti e i consumatori possono quindi attendersi un miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’efficacia dei medicamenti.
3.5 Assoggettamento al freno alle spese
L’articolo 159 della Costituzione federale prevede che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di
86 Cfr. n. 2.3, commenti all’art. 6 della Convenzione.